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Document E2016J0015

    Sentenza della Corte, del 13 settembre 2017, nella causa E-15/16 — Yara International ASA contro Governo norvegese (Libertà di stabilimento — Articoli 31 e 34 dell'accordo SEE — Necessità — Normativa nazionale concernente i contributi intragruppo — Ripartizione equilibrata del potere impositivo — Deroga relativa alle perdite definitive — Rischio di elusione fiscale — Costruzione puramente artificiosa — Divieto dell'abuso di diritto)

    GU C 16 del 18.1.2018, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.1.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 16/4


    SENTENZA DELLA CORTE

    del 13 settembre 2017

    nella causa E-15/16

    Yara International ASA contro Governo norvegese

    (Libertà di stabilimento — Articoli 31 e 34 dell'accordo SEE — Necessità — Normativa nazionale concernente i contributi intragruppo — Ripartizione equilibrata del potere impositivo — Deroga relativa alle perdite definitive — Rischio di elusione fiscale — Costruzione puramente artificiosa — Divieto dell'abuso di diritto)

    (2018/C 16/04)

    Nella causa E-15/16, Yara International ASA/Governo norvegese — DOMANDA alla Corte ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, da parte della Corte d'appello di Borgarting (Borgarting lagmannsrett) relativa all'interpretazione dell'articolo 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo nel contesto delle norme nazionali in materia di contributi intragruppo, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente e giudice relatore, Per Christiansen e Ása Ólafsdóttir (ad hoc), giudici, ha pronunciato la sua sentenza il 13 settembre 2017, il cui dispositivo è il seguente:

    Gli articoli 31 e 34 dell'accordo SEE non ostano all'applicazione delle norme nazionali in materia di contributi intragruppo come, ad esempio, le norme in materia di legge fiscale norvegese, secondo cui il contributo riduce il reddito imponibile dell'ente trasferente ed è incluso nel reddito imponibile del beneficiario, indipendentemente dal fatto che il destinatario subisca una perdita o un profitto ai fini fiscali, che fissano come condizione che tanto il cedente quanto il destinatario siano soggetti passivi d'imposta nello Stato del SEE in questione. Il diritto del SEE dispone che le normative nazionali devono permettere la realizzazione di un legittimo obiettivo quale la necessità di salvaguardare la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati SEE o a prevenire le costruzioni puramente artificiose che portano all'elusione dell'imposta. Tuttavia, i requisiti del diritto nazionale vanno al di là di quanto è necessario per perseguire tali obiettivi nel caso in cui le perdite subite dalla controllata estera siano definitive.


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