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Document E2015P0012

    Ricorso proposto il 21 aprile 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein (Causa E-12/15)

    GU C 209 del 25.6.2015, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 209/8


    Ricorso proposto il 21 aprile 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein

    (Causa E-12/15)

    (2015/C 209/07)

    Il 21 aprile 2015 l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Markus Schneider e Marlene Lie Hakkebo, agenti della suddetta Autorità, Rue Belliard n. 35, B-1040 Bruxelles, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte EFTA contro il Principato del Liechtenstein.

    L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

    1.

    Dichiarare che il Principato del Liechtenstein è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’atto di cui al punti 7 bis, 7 sexies e 7 undecies dell’allegato XIX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), adattato all’accordo dal relativo protocollo n. 1, e ai sensi dell’articolo 7 dell’accordo, non avendo adottato le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti.

    2.

    condannare il Principato del Liechtenstein al pagamento delle spese processuali.

    Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

    Il ricorso ha ad oggetto l’inosservanza da parte del Principato del Liechtenstein, dell’obbligo di conformarsi, entro il 24 novembre 2014, al parere motivato emesso dall’Autorità di vigilanza EFTA il 24 settembre 2014, relativo alla mancata attuazione, da parte di tale Stato nel proprio ordinamento giuridico nazionale della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui ai punti 7 bis, 7 sexies e 7 undecies dell’allegato XIX dell’accordo sullo Spazio economico europeo, come adattato all’accordo mediante il protocollo n. 1 (in prosieguo «la legge»).

    L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare la direttiva entro i termini prescritti, il Liechtenstein è venuta meno ai propri obblighi di cui all’articolo 7 dell’accordo SEE.


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