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Document E2015P0007
Action brought on 16 February 2015 by the EFTA Surveillance Authority against the Kingdom of Norway (Case E-7/15)
Ricorso proposto il 16 febbraio 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia (Causa E-7/15)
Ricorso proposto il 16 febbraio 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia (Causa E-7/15)
GU C 143 del 30.4.2015, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/11 |
Ricorso proposto il 16 febbraio 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia
(Causa E-7/15)
(2015/C 143/12)
In data 16 febbraio 2015 dinanzi alla Corte EFTA è stato proposto ricorso contro il Regno di Norvegia dall’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Xavier Lewis, Auður Ýr Steinarsdóttir e Øyvind Bø, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.
Il ricorrente chiede alla Corte EFTA di:
1. |
Dichiarare che
il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi ad esso derivanti ai sensi dell’atto di cui al punto 14c dell’allegato XX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2008/50 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa). |
2. |
Condannare il Regno di Norvegia al pagamento delle spese processuali. |
Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso
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La direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo presenti nell’aria ambiente, ora direttiva 2008/50 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, impone il rispetto di valori limite per taluni inquinanti dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente nel suo complesso. Essa stabilisce inoltre disposizioni per la valutazione di sostanze inquinanti nonché misure per mantenere una buona qualità dell’aria. |
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L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che il Regno di Norvegia non ha adempiuto all’obbligo ad esso incombente di garantire che i livelli di determinati inquinanti nell’aria ambiente non superino i valori limite fissati nella legislazione SEE. |
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L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene inoltre che il Regno di Norvegia non ha rispettato l’obbligo di elaborare appositi piani per la qualità dell’aria nei casi in cui sono stati superati i valori limite oltre il margine di tolleranza. |
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L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che la Norvegia non ha contestato nessuna delle carenze individuate dall’Autorità nelle sue risposte alla lettera di diffida e al parere motivato. |
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L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di includere i dettagli delle misure adottate o i progetti e un calendario per la loro attuazione, nonché una stima del miglioramento programmato della qualità dell’aria e dei tempi previsti per conseguire questi obiettivi, il Regno di Norvegia è venuto meno ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE, divenuto articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50. |