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Document E2013C0327(01)

    Parere dei rappresentanti degli Stati EFTA e dell’Autorità di vigilanza EFTA presentato nella riunione del Comitato Consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti del 28 novembre 2012 in merito ad un progetto preliminare di decisione della Commissione caso COMP/39.230 — Rio Tinto Alcan — Relatore: Paesi bassi

    GU C 89 del 27.3.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 89/7


    Parere dei rappresentanti degli Stati EFTA e dell’Autorità di vigilanza EFTA presentato nella riunione del Comitato Consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti del 28 novembre 2012 in merito ad un progetto preliminare di decisione della Commissione caso COMP/39.230 — Rio Tinto Alcan

    Relatore: Paesi bassi

    2013/C 89/07

    1.

    I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA condividono le riserve sotto il profilo della concorrenza espresse dalla Commissione nel suo progetto di decisione.

    2.

    I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione sul fatto che il comportamento in questione potrebbe incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

    3.

    I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA concordano sul fatto che la proposta di impegni modificati presentata da Rio Tinto Alcan risponde alle riserve sotto il profilo della concorrenza espresse dalla Commissione.

    4.

    I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA concorda sul fatto che gli impegni sono adeguati.

    5.

    I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA sono d’accordo sulla durata degli impegni.

    6.

    I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA concordano sul fatto che gli impegni dovrebbero essere pienamente vincolanti.

    7.

    I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA concordano sul fatto che, alla luce degli impegni e fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, non sussistono più motivi di intervento da parte della Commissione nei confronti di Rio Tinto Alcan per quanto riguarda le riserve sotto il profilo della concorrenza espresse nel progetto di decisione.

    8.

    I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA chiedono alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione.

    9.

    I rappresentanti degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA raccomandano la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Autorità di vigilanza EFTA

    Sigrid SURLIEN

    NORGE

    Birgitte BREVIK


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