EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document E2012C1018(02)
The EFTA Surveillance Authority’s notice on current State aid recovery interest rates and reference/discount rates for three EFTA States applicable as from 1 June 2012 (Published in accordance with Article 10 of the Authority’s Decision No 195/04/COL of 14 July 2004 )
Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA sugli attuali tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per tre Stati EFTA, applicabili dal 1 °giugno 2012 (Pubblicata a norma dell’articolo 10 della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL, del 14 luglio 2004 )
Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA sugli attuali tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per tre Stati EFTA, applicabili dal 1 °giugno 2012 (Pubblicata a norma dell’articolo 10 della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL, del 14 luglio 2004 )
GU C 314 del 18.10.2012, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/4 |
Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA sugli attuali tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per tre Stati EFTA, applicabili dal 1o giugno 2012
(Pubblicata a norma dell’articolo 10 della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 (1) )
2012/C 314/04
I tassi di base sono calcolati in conformità al disposto del capitolo sul metodo per stabilire i tassi di riferimento e di attualizzazione della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità, modificata dalla decisione dell’Autorità n. 788/08/COL del 17 dicembre 2008 (2). Per ottenere il tasso di riferimento applicabile, vanno aggiunti gli opportuni margini come definiti nella guida sugli aiuti di Stato. Per il tasso di attualizzazione questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base al tasso di base. Anche il tasso di recupero è di norma calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base, come previsto nella decisione dell’Autorità n. 789/08/COL del 17 dicembre 2008 (3), che modifica la decisione dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 (4).
|
Islanda |
Liechtenstein |
Norvegia |
1.1.2012-31.5.2012 |
4,70 |
0,31 |
3,57 |
1.6.2012- |
4,70 |
0,38 |
3,57 |
(1) GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37 e supplemento SEE n. 26 del 25.5.2006, pag. 1.
(2) GU L 105 del 21.4.2011, pag. 32 e supplemento SEE n. 23 del 21.4.2011, pag. 1.
(3) GU L 340 del 22.12.2010, pag. 1 e supplemento SEE n. 72 del 22.12.2010, pag. 1.
(4) Cfr. la versione consolidata su http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf