Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2010C0160

    Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 160/10/COL, del 21 aprile 2010 , relativa a garanzie supplementari per la Norvegia in relazione alla malattia di Aujeszky

    GU L 332 del 16.12.2010, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da E2021C0032

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/160(2)/oj

    16.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 332/45


    DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

    N. 160/10/COL

    del 21 aprile 2010

    relativa a garanzie supplementari per la Norvegia in relazione alla malattia di Aujeszky

    L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 17, e il protocollo 1, in particolare l’articolo 4, lettera d),

    visto l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), e il protocollo 1, in particolare l’articolo 1, lettera c),

    visto l’atto di cui al punto 4.1.1 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE relativo a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificato e adeguato all’accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l’articolo 8 e l’articolo 10, paragrafo 1,

    visto l’atto di cui al punto 4.2.84 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE, decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (2) , come modificato,

    vista la decisione n. 226/96/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA, del 4 dicembre 1996, che sostituisce la decisione n. 31/94/COL, riguardante la concessione di garanzie supplementari in relazione alla malattia di Aujeszky per i suini destinati agli Stati o alle regioni EFTA indenni dalla malattia, modificata dalla decisione n. 75/94/COL, nella misura in cui tali decisioni riguardano la Norvegia (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione n. 226/96/COL, sono state concesse alla Norvegia garanzie supplementari in relazione alla malattia di Aujeszky.

    (2)

    Dall’adozione della decisione n. 226/96/COL, la legislazione dell’Unione europea sulle garanzie supplementari in relazione alla malattia di Aujeszky è stata modificata per garantire la coerenza con le norme internazionali su tale malattia e un migliore controllo su di essa all’interno dell’Unione.

    (3)

    Con decisione n. 55/2009 del Comitato misto SEE (4), la decisione 2008/185/CE, quale modificata, è stata integrata nell’accordo SEE quale punto 4.2.84 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo.

    (4)

    Il governo norvegese ritiene che il suo territorio sia indenne dalla malattia di Aujeszky in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE. La Norvegia ha trasmesso all’Autorità di vigilanza EFTA documenti giustificativi a sostegno in particolare del fatto che la situazione viene tenuta sotto controllo e che pertanto è in atto un’adeguata sorveglianza per garantire che il territorio norvegese sia indenne dalla malattia di Aujeszky.

    (5)

    La Norvegia ha chiesto all’Autorità di vigilanza EFTA di aggiornare la decisione n. 226/96/COL per tener conto delle nuove modifiche legislative nel campo delle garanzie supplementari per gli scambi di suini all’interno dell’Unione in relazione alla malattia di Aujeszky.

    (6)

    È pertanto opportuno abrogare la decisione n. 226/96/COL in conformità delle ultime modifiche legislative nel campo delle garanzie supplementari per gli scambi di suini all’interno dell’Unione in relazione alla malattia di Aujeszky.

    (7)

    La nuova decisione manterrà le stesse garanzie concesse in precedenza alla Norvegia, allineandole altresì ai nuovi criteri fissati nella legislazione SEE pertinente, in particolare la decisione 2008/185/CE, quale modificata.

    (8)

    I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato veterinario EFTA, che assiste l’Autorità di vigilanza EFTA,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

    Articolo 1

    Tutte le regioni della Norvegia sono indenni dalla malattia di Aujeszky e la vaccinazione è vietata.

    Articolo 2

    Vengono concesse alla Norvegia, per gli scambi di suini all’interno dello Spazio economico europeo (in appresso «SEE»), le garanzie supplementari in relazione alla malattia di Aujeszky stabilite nella decisione 2008/185/CE, quale modificata.

    Articolo 3

    La Norvegia gode del medesimo status degli Stati membri dell’UE elencati nell’allegato I della decisione 2008/185/CE.

    Articolo 4

    L’istituzione di cui al paragrafo 1 dell’allegato III della decisione 2008/185/CE è il Veterinærinstituttet, Oslo, Norvegia.

    Articolo 5

    La decisione n. 226/96/COL è abrogata.

    Articolo 6

    La presente decisione entra in vigore il 21 aprile 2010.

    Articolo 7

    Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

    Articolo 8

    Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

    Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2010.

    Per l’Autorità di vigilanza EFTA

    Per SANDERUD

    Presidente

    Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

    Membro del Collegio


    (1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

    (2)  GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19.

    (3)  GU L 78 del 20.3.1997, pag. 46.

    (4)  GU L 232 del 3.9.2009, pag. 1.


    Top