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Document E2010C0002

    Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 02/10/COL, del 5 gennaio 2010 , relativa alla qualifica della Norvegia con riferimento alla necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale e che abroga la decisione n. 302/08/COL del 21 maggio 2008

    GU L 157 del 24.6.2010, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/2(2)/oj

    24.6.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 157/16


    DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

    N. 02/10/COL

    del 5 gennaio 2010

    relativa alla qualifica della Norvegia con riferimento alla necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale e che abroga la decisione n. 302/08/COL del 21 maggio 2008

    L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

    VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 109 e il protocollo 1,

    VISTO l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), e il protocollo 1,

    VISTO l’atto di cui al punto 4.1.5a del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE,

    direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1),

    adattato all’accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l’articolo 50 dell’atto,

    considerando quanto segue:

    Con lettera del 3 maggio 1994 la Norvegia ha presentato la documentazione giustificativa necessaria per ottenere, con riguardo alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS), la qualifica di zona riconosciuta per il suo territorio nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento di tale riconoscimento.

    Con decisione n. 71/94/COL dell’Autorità, è stata conferita alla Norvegia la qualifica di zona continentale e litoranea riconosciuta riguardo alla VHS e alla IHN dei pesci. In seguito alla notifica dell’insorgenza di un focolaio di VHS nella contea di Møre og Romsdal in Norvegia, il 26 novembre 2007, la decisione n. 71/94/COL, modificata da ultimo dalla decisione n. 244/02/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA dell’11 dicembre 2002, è stata abrogata dalla decisione n. 302/08/COL, la quale ha stabilito che alle aree della Norvegia menzionate nell’allegato a tale decisione è conferita la qualifica di zona continentale riconosciuta e di zona litoranea riconosciuta per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale dei pesci.

    L’11 luglio 2008 è stato confermato un focolaio di VHS nelle zone costiere di Storfjorden in Norvegia. L’autorità competente norvegese ha informato l’Autorità delle misure prese per eradicare la malattia e prevenirne la propagazione.

    L’Autorità ha valutato le informazioni trasmesse dall’autorità competente in Norvegia e, allo stato attuale, le misure adottate risultano adeguate. L’Autorità ha inoltre discusso la questione con la Commissione europea e non vi sono stati cambiamenti in Norvegia per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva.

    L’Autorità ritiene che la Norvegia, esclusi i territori di cui all’allegato, possa mantenere la qualifica di zona continentale riconosciuta e zona litoranea riconosciuta per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale dei pesci.

    I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato veterinario EFTA, che assiste l’Autorità di vigilanza EFTA,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È conferita alla Norvegia, ad eccezione dei territori indicati nell’allegato, la qualifica di zona continentale riconosciuta e zona litoranea riconosciuta per quanto riguarda la IHN e la VHS dei pesci.

    Articolo 2

    La decisione n. 302/08/COL dell’Autorità di vigilanza, del 21 maggio 2008, relativa alla qualifica della Norvegia con riferimento alla necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale è abrogata.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 5 gennaio 2010.

    Articolo 4

    Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

    Articolo 5

    Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

    Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2010.

    Per l’Autorità di vigilanza EFTA

    Kurt JÄGER

    Membro del Collegio

    Xavier LEWIS

    Direttore


    (1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.


    ALLEGATO

    IHN

    La Norvegia, ad esclusione della parte norvegese dei bacini idrografici di Grense Jacobselv e del fiume Pasvik e dei fiumi compresi fra i due e la regione litoranea connessa.

    VHS

    La Norvegia, esclusi:

    1)

    la parte norvegese dei bacini idrografici di Grense Jacobselv e del fiume Pasvik e i fiumi compresi fra i due e la regione litoranea connessa;

    2)

    i territori costieri di Storfjorden (comuni di Ørskog, Sykkylven, Stordal, Stranda e Norddal) delimitati a ovest dalla linea tracciata tra Røneset nel comune di Sykkylven e Giljeneset nel comune di Ørskog. I territori a est della linea dell’intero fiordo, comprese la linea cotidale, le aziende di acquacoltura situate sulla terraferma che utilizzano acqua di mare per la produzione e le aziende di acquacoltura situate in parte sulla terraferma in parte sulle banchine del fiordo, sono esclusi. Inoltre, non è più conferita la qualifica di zona riconosciuta alle parti dei bacini idrografici il cui estuario si trova nella zona di contenimento e in cui avviene la migrazione controcorrente di pesci anadromi e a tutti gli impianti di coltura nella parte anadroma del bacino idrografico.


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