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Document E2009C0723(02)
The EFTA Surveillance Authority’s notice on current State aid recovery interest rates and reference/discount rates for 3 EFTA States applicable as from 1 April 2009 (Published in accordance with Article 10 of the Authority’s Decision No 195/04/COL ( OJ L 139, 25.5.2006, p. 37 and in the EEA Supplement No 26/2006, 25.5.2006 , p. 1))
Comunicazione dell'autorità di vigilanza EFTA sugli attuali tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per tre Stati EFTA, applicabili dal 1 o aprile 2009 [Pubblicata a norma dell'articolo 10 della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL ( GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37 e supplemento SEE n. 26/2006 del 25.5.2006 , pag. 1)]
Comunicazione dell'autorità di vigilanza EFTA sugli attuali tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per tre Stati EFTA, applicabili dal 1 o aprile 2009 [Pubblicata a norma dell'articolo 10 della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL ( GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37 e supplemento SEE n. 26/2006 del 25.5.2006 , pag. 1)]
GU C 171 del 23.7.2009, p. 33–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 171/33 |
Comunicazione dell'autorità di vigilanza EFTA sugli attuali tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per tre Stati EFTA, applicabili dal 1o aprile 2009
[Pubblicata a norma dell'articolo 10 della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL (GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37 e supplemento SEE n. 26/2006 del 25.5.2006, pag. 1)]
2009/C 171/05
I tassi di base sono calcolati in conformità al disposto del capitolo sul metodo per stabilire i tassi di riferimento e di attualizzazione della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità, modificata dalla decisione dell’Autorità n. 788/08/COL del 17 dicembre 2008. Per ottenere il tasso di riferimento applicabile, vanno aggiunti gli opportuni margini come definiti nella guida sugli aiuti di Stato. Per il tasso di attualizzazione questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base al tasso di base. Anche il tasso di recupero è di norma calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base, come previsto nella decisione dell’Autorità n. 789/08/COL del 17 dicembre 2008 che modifica la decisione dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 (pubblicata nella GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37 e nel supplemento SEE n. 26/2006 del 25.5.2006, pag. 1).
|
Islanda |
Liechtenstein |
Norvegia |
1.1.2009-31.1.2009 |
16,42 |
2,95 |
6,43 |
1.2.2009-28.2.2009 |
16,42 |
2,33 |
5,41 |
1.3.2009-31.3.2009 |
16,42 |
1,58 |
4,26 |
1.4.2009- |
16,42 |
1,10 |
3,38 |