Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2006C0144

    Raccomandazione dell'autorità di vigilanza EFTA n.144/06/COL, dell' 11 maggio 2006 , relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti

    GU L 366 del 21.12.2006, p. 93–95 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2006/144/oj

    21.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 366/93


    RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

    no 144/06/COL

    dell’ 11 maggio 2006

    relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti

    L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

    visto l'Accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 ed il Protocollo 1,

    visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) ed il protocollo 1;

    visto l'atto di cui al punto 33 del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE (Direttiva 2002/32/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali  (1), modificato e adattato all'accordo SEE con il protocollo 1;

    visto l’atto di cui al punto 54zn del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE (Regolamento della Commissione (CE) n. 466/2001 dell’8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari  (2) , modificato e adattato all’accordo SEE con il protocollo 1,

    vista la decisione n. 84/06/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 6 aprile 2006, che autorizza il membro competente del collegio ad adottare la raccomandazione se il progetto di raccomandazione è conforme al parere del comitato EFTA dei mangimi di origine vegetale e animale e del comitato EFTA dei prodotti alimentari,

    considerando quanto segue:

    (1)

    la presente raccomandazione fa parte di una strategia complessiva volta a ridurre la presenza di diossine, furani e PCB nell'ambiente, nei mangimi e negli alimenti. La sua finalità è quella di proporre livelli di azione per i mangimi e gli alimenti;

    (2)

    anche se da un punto di vista tossicologico qualsiasi livello dovrebbe essere applicato sia alle diossine sia ai PCB diossina-simili, nel 2001 si sono stabiliti livelli massimi nei prodotti alimentari solo per le diossine e non per i PCB diossina-simili, a causa dei dati molto limitati disponibili all’epoca sulla prevalenza dei PCB diossina-simili. Allo stesso modo nel 2001 si sono stabiliti livelli massimi nei mangimi solo per le diossine e non per i PCB diossina-simili nell’atto di cui al punto 33 del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE (Direttiva 2002/32/CE);

    (3)

    a norma del regolamento (CE) n. 466/2001 la Commissione è tenuta a riesaminare le disposizioni relative alle diossine negli alimenti per la prima volta entro la fine del 2004, tenendo conto dei nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, segnatamente al fine di includere i PCB diossina-simili nei livelli da stabilire. L’atto di cui al punto 33 del capitolo II dell'allegato I dell'Accordo SEE. (Direttiva 2002/32/CE) contiene un’analoga clausola di revisione in merito alle diossine presenti nei mangimi;

    (4)

    attualmente si dispone di un maggior numero di dati sulla presenza di PCB diossina-simili nei mangimi e negli alimenti. Sono stati pertanto stabiliti livelli massimi per la somma di diossine e PCB diossina-simili espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalenti), perché questo è l’approccio più appropriato dal punto di vista tossicologico. Al fine di garantire un passaggio agevole, durante un periodo transitorio è opportuno continuare ad applicare gli attuali livelli massimi per le diossine oltre ai nuovi livelli stabiliti per la somma di diossine e PCB diossina-simili;

    (5)

    è opinione comune che, per ridurre attivamente la presenza di diossine e di PCB diossina-simili negli alimenti e nei mangimi, oltre ai livelli massimi bisognerebbe mettere in atto provvedimenti per stimolare un approccio proattivo, in particolare la definizione di livelli di azione per alimenti e mangimi. Tali livelli d’azione potrebbero essere uno strumento ad uso delle autorità competenti e degli operatori per evidenziare i casi in cui è necessario identificare le fonti di contaminazione e prendere provvedimenti per la loro riduzione o eliminazione. Poiché le fonti di diossine e di PCB diossina-simili sono diverse, è opportuno determinare livelli d’azione separati per le diossine da un lato e i PCB diossina-simili dall’altro;

    (6)

    è inoltre opportuno adeguare periodicamente i livelli d’azione per tener conto della flessione cui è soggetta la presenza di diossine e di PCB diossina-simili, nonché dell'approccio proattivo inteso a ridurne gradualmente la presenza nei mangimi e negli alimenti;

    (7)

    la partecipazione degli Stati EFTA ai programmi che rientrano nel campo di applicazione dell'allegato I della presente raccomandazione va valutata in rapporto alle esenzioni dal capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE;

    (8)

    le misure previste nella presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato EFTA dei prodotti alimentari e del comitato dei mangimi di origine vegetale e animale che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA.

    RACCOMANDA:

    (1)

    che gli Stati EFTA, proporzionalmente alla loro produzione, al loro impiego e consumo di mangimi, ingredienti per mangimi, e alimenti effettuino controlli casuali della presenza di diossine, di PCB diossina-simili e, se possibile, di PCB non diossina-simili nei mangimi, negli ingredienti per mangimi e negli alimenti.

    Tali controlli vanno effettuati a norma della raccomandazione n. 3/05/COL dell’autorità di sorveglianza EFTA del 19 gennaio 2005 sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi e della raccomandazione 2004/705/CE della Commissione dell'11 ottobre 2004 sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nelle derrate alimentari (3);

    (2)

    che in caso di mancato rispetto delle disposizioni dell’atto di cui al punto 33 del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE (Direttiva 2002/32/CE) e del regolamento (CE) n. 466/2001e (fatto salvo il punto 3) qualora si riscontrino livelli di diossine e/o di PCB diossina-simili eccedenti i livelli di azione di cui all’allegato I della presente raccomandazione relativamente agli alimenti ed all’allegato II dell’atto di cui al punto 33, capitolo II dell’allegato I del trattato SEE (Direttiva 2002/32/CE) per quanto riguarda i mangimi, gli Stati EFTA, in collaborazione con gli operatori,

    (a)

    avviino indagini per individuare la fonte di contaminazione,

    (b)

    prendano provvedimenti per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione,

    (c)

    verifichino la presenza di PCB non diossina-simili.

    (3)

    che gli Stati EFTA con livelli di base di diossina e di PCB diossina-simili particolarmente elevati fissino livelli d'azione nazionali per la loro produzione interna di mangimi, ingredienti per mangimi e alimenti in modo da far sì che per il 5 % circa dei risultati ottenuti nel monitoraggio di cui al punto 1 venga avviata un'indagine per individuare la fonte di contaminazione.

    (4)

    che gli Stati EFTA informino l’Autorità di vigilanza EFTA e gli altri Stati EFTA in merito a quanto rilevato, ai risultati delle indagini condotte e ai provvedimenti presi per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione.

    (9)

    che gli Stati EFTA trasmettano le informazioni di cui al punto 4 al massimo entro il 31 marzo di ogni anno per quanto concerne gli alimenti e nell’ambito della relazione annuale da presentare all’Autorità a norma dell’articolo 22, paragrafo 2 dell’atto di cui al punto 31 del capitolo II dell’allegato I del trattato SEE (Direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale  (4) ) per quanto riguarda i mangimi, a meno che le informazioni non siano di rilevanza immediata per gli altri Stati SEE, nel qual caso esse vanno trasmesse immediatamente. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo 1 dell’accordo dell’Autorità di vigilanza e della Corte, l’Autorità di vigilanza EFTA trasmette a sua volta questi dati alla Commissione europea.

    Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2006.

    Per l’autorità di vigilanza EFTA

    Kristján Andri STEFÁNSSON

    Membro del Collegio

    Niels FENGER

    Direttore


    (1)  GU L 140 del 30.05.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/77/CE della Commissione (GU L 271 dell’30.9.2006, pag. 53).

    (2)  GU L 77 del 16.03.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 199/2006 (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 34).

    (3)  GU L 321 del 22.10.2004, pag. 45

    (4)  GU L 265 dell’8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell’1.9.2001, pag. 55).


    ALLEGATO

    Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997)] e PCB diossina-simili [somma di policlorobifenili (PCB) espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997)].

    Alimenti

    Livello d’azione per diossine+furani (WHO-TEQ) (1)

    Livello d’azione per PCB diossina-simili (WHO-TEQ) (1)

    Carni e prodotti a base di carne

     

     

    di ruminanti (bovini, ovini)

    1,5 pg/g grasso (2)

    1,0 pg/g grasso (2)

    di pollame e selvaggina d’allevamento

     

     

    di suini

    1,5 pg/g grasso (2)

    1,5 pg/g grasso (2)

    Fegato e prodotti derivati da animali terrestri

    0,6 pg/g grasso (2)

    4,0 pg/g grasso (2)

    0,5 pg/g grasso (2)

    4,0 pg/g grasso (2)

    Muscolo di pesce e prodotti della pesca nonché loro derivati, ad eccezione dell’anguilla (3)  (4)

    3,0 pg/g peso fresco

    3,0 pg/g peso fresco

    Muscolo di anguilla (Anguilla anguilla) e prodotti derivati (3)  (4)

    3,0 pg/g peso fresco

    6,0 pg/g peso fresco

    Latte e prodotti lattiero-caseari, compreso grasso butirrico

    2,0 pg/g grasso (2)

    2,0 pg/g grasso (2)

    Uova di gallina e ovoprodotti

    2,0 pg/g grasso (2)

    2,0 pg/g grasso (2)

    Oli e grassi

     

     

    Grasso animale

     

     

    — di ruminanti

    1,5 pg/g grasso

    1,0 pg/g grasso

    — di pollame e selvaggina d'allevamento

    1,5 pg/g grasso

    1,5 pg/g grasso

    — di suini

    0,6 pg/g grasso

    0,5 pg/g grasso

    — miscele di grassi animali

    1,5 pg/g grasso

    0,75 pg/g grasso

    Oli e grassi vegetali

    0,5 pg/g grasso

    0,5 pg/g grasso

    Olio di organismi marini (olio estratto dal corpo del pesce, dal suo fegato e oli di altri organismi marini destinati al consumo umano)

    1,5 pg/g grasso

    6,0 pg/g grasso

    Frutta, verdura e cereali

    0,4 ng/kg di prodotto

    0,2 ng/kg di prodotto


    (1)  Concentrazioni upper bound: le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

    (2)  I livelli di azione non sono applicabili a prodotti alimentari con un tenore di grasso < 1 %.

    (3)  Se il pesce è destinato ad essere consumato intero, il livello d’azione si applica all'intero pesce.

    (4)  Se il livello d’azione viene superato, in alcuni casi non sarà necessario effettuare indagini sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo di alcune specie ittiche in alcune zone è vicino o superiore al livello d’azione. In simili casi, in cui il livello d’azione è superato, è tuttavia opportuno registrate tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche ecc.) in vista di futuri provvedimenti relativi alla presenza di diossine e composti diossina-simili nei pesci e nei prodotti della pesca.


    Top