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Document E2005P0003
Action brought on 12 April 2005 by the EFTA Surveillance Authority against the Kingdom of Norway (Case E-3/05)
Ricorso presentato il 12 aprile 2005 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia (Causa E-3/05)
Ricorso presentato il 12 aprile 2005 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia (Causa E-3/05)
GU C 159 del 30.6.2005, p. 28–28
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
30.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 159/28 |
Ricorso presentato il 12 aprile 2005 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia
(Causa E-3/05)
(2005/C 159/10)
Un ricorso contro il Regno di Norvegia è stato presentato il 12 aprile 2005 dall'Autorità di vigilanza EFTA di fronte alla corte EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA era rappresentata da Niels Fenger e Arne Torsten Andersen, che agivano in qualità di funzionari dell'Autorità di vigilanza EFTA, Rue Belliard 35, B-1040 Bruxelles.
La ricorrente chiede alla Corte di:
1. |
dichiarare che, imponendo a tutti coloro che richiedono di beneficiare del supplemento della contea di Finnmark agli assegni familiari l'obbligo di residenza nella contea stessa o in sette comuni specifici della contea di Troms, il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 73 dell'atto di cui al punto 1 dell'allegato VI dell'accordo SEE (regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità), adattato all'accordo SEE con il protocollo n. 1; o, in alternativa, dichiarare che, applicando detto obbligo di residenza, il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'atto di cui al punto 2 dell'allegato V (regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità), adattato all'accordo SEE con il protocollo n. 1; e |
2. |
condannare il Regno di Norvegia al pagamento delle spese processuali. |
Elementi di fatto e di diritto e argomentazioni giuridiche addotte a sostegno del ricorso:
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La causa ha per oggetto un supplemento regionale agli assegni familiari concesso in Norvegia a soggetti responsabili dell'educazione dei figli, residenti nell'area designata. |
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Il diritto norvegese impone al beneficiario del supplemento l'obbligo di residenza insieme al proprio figlio nell'area designata. Il supplemento non è subordinato all'ubicazione della sede di lavoro del beneficiario. |
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L'articolo 29 dell'accordo SEE dispone il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati ed autonomi nell'ambito SEE. |
— |
L'articolo 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71 statuisce che il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato SEE e residente nel territorio di un altro Stato SEE ha diritto alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato SEE, come se risiedesse nel territorio di questo Stato. |
— |
L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 statuisce che i lavoratori migranti godono degli stessi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali. |