EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2002C0262

2002/262/: Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 262/02/COL, del 18 dicembre 2002 , che modifica per la trentacinquesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo nuovi orientamenti alla metodologia per l'analisi degli aiuti di Stato connessi ai cosiddetti costi incagliati ( stranded costs )

GU L 123 del 10.5.2006, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2002; sostituito da E2002C0262(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/262(2)/oj

10.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 123/1


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

n. 262/02/COL

del 18 dicembre 2002

che modifica per la trentacinquesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo nuovi orientamenti alla metodologia per l'analisi degli aiuti di Stato connessi ai cosiddetti «costi incagliati» («stranded costs»)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli da 61 a 63,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 1 del protocollo 3,

CONSIDERANDO CHE, ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza ha il compito di applicare le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato;

CONSIDERANDO CHE, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA emette avvisi od orientamenti nei settori definiti dall'accordo SEE, quando tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte esplicitamente lo prevedano oppure quando l'Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario;

RAMMENTANDO le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (3) adottate il 19 gennaio 1994 dall'Autorità di vigilanza EFTA (4),

CONSIDERANDO CHE il 26 luglio 2001 la Commissione europea ha adottato una comunicazione che stabilisce un metodo per l'analisi degli aiuti di Stato connessi ai cosiddetti costi incagliati nel settore dell’elettricità (5);

CONSIDERANDO CHE la comunicazione è rilevante anche per lo Spazio economico europeo;

CONSIDERANDO CHE si deve garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato;

CONSIDERANDO CHE, ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» dell'allegato XV all'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza, dopo aver consultato la Commissione europea, ha il compito di adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione onde preservare la parità delle condizioni di concorrenza;

VISTO il parere della Commissione europea;

RICORDANDO CHE l’Autorità di vigilanza EFTA ha consultato al riguardo gli Stati EFTA nella riunione multilaterale del 19 ottobre 2001,

DECIDE:

1.

La guida agli aiuti di Stato è integrata dal nuovo capitolo 21: Metodologia per l'analisi degli aiuti di Stato connessi ai cosiddetti costi incagliati (stranded costs), di cui all’allegato I della presente decisione.

2.

La presente decisione è notificata agli Stati EFTA con lettera recante copia della decisione stessa e dell'allegato I. Gli Stati EFTA sono invitati a esprimere il loro consenso alle opportune misure proposte (obbligo di rendicontazione al punto 21.4.(5)(c)) di cui all’allegato I, entro 20 giorni lavorativi dalla notificazione della presente lettera.

3.

In conformità della lettera d) del protocollo 27 dell'accordo SEE, la Commissione europea verrà informata della decisione mediante invio di copia della stessa e dell'allegato I.

4.

La presente decisione e il suo l’allegato I saranno pubblicati nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee previo consenso da parte degli Stati EFTA alle opportune misure.

5.

La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2002.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA,

Einar M. BULL

Presidente

Hannes HAFSTEIN

Membro del collegio


(1)  In appresso denominato accordo SEE.

(2)  In appresso denominato accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

(3)  In appresso denominate «guida».

(4)  Inizialmente pubblicate nella GU L 231 del 3.9.1994, Supplemento SEE n. 32.

(5)  La comunicazione è consultabile nel sito della Commissione all’indirizzo

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/stranded_costs/en.pdf


ALLEGATO

«21.   METODOLOGIA PER L'ANALISI DEGLI AIUTI DI STATO CONNESSI AI COSIDDETTI COSTI INCAGLIATI (STRANDED COSTS)

21.1.   INTRODUZIONE

(1)

La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (1) (di seguito “la direttiva” o “la direttiva 96/92/CE”) ha stabilito i principi che disciplinano l'apertura del settore europeo dell'elettricità alla concorrenza.

(2)

La citata direttiva è stata integrata nell’accordo SEE per decisione del Comitato misto SEE n. 168/1999 (2).

(3)

La transizione progressiva da una situazione in cui la concorrenza era alquanto ristretta a una situazione di concorrenza aperta ed effettiva a livello SEE deve compiersi a condizioni economiche accettabili, tenuto conto delle specificità dell'industria dell'energia elettrica. Questa preoccupazione trova ampio riscontro nel testo stesso della direttiva.

(4)

Per far fronte ad alcune situazioni assai specifiche, la direttiva permette, all'articolo 24, che gli Stati EFTA possano ritardare transitoriamente l'applicazione di alcune disposizioni. I meccanismi di aiuto di Stato intesi a consentire alle imprese del settore dell'elettricità di adeguarsi in buone condizioni all'introduzione della concorrenza non rientrano nel campo di applicazione delle deroghe previste dall'articolo 24.

(5)

Oggetto della presente disciplina è precisare in che modo l’Autorità intende applicare, alla luce della direttiva 96/92/CE, le norme dell’accordo SEE a tali aiuti di Stato. La presente disciplina lascia impregiudicate le norme in materia di aiuti di Stato che discendono da altri orientamenti, discipline o comunicazioni. In particolare, l’Autorità continuerà a autorizzare aiuti regionali e aiuti per la tutela dell'ambiente conformemente agli orientamenti e alla disciplina in vigore. Analogamente, gli aiuti che non possano essere autorizzati in base all'articolo 61 dell’accordo SEE potranno eventualmente essere esaminati alla luce del suo articolo 59, paragrafo 2.

21.2.   MISURE TRANSITORIE E AIUTI DI STATO

(1)

L’articolo 24 della direttiva 96/92/CE, adattato dall’articolo 1, lettera i) della decisione n. 168/1999 del Comitato misto SEE del 26 novembre 1999, riconosce all’Autorità la facoltà di autorizzare misure transitorie che deroghino temporaneamente alla direttiva (3):

“Gli Stati EFTA in cui gli impegni e le garanzie di gestione, accordati prima dell'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 168/1999, del 26 novembre 1999, non possono essere adempiuti a causa delle disposizioni della stessa decisione, possono richiedere un regime transitorio, a norma dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2. La richiesta di un periodo transitorio deve essere notificata all'autorità di sorveglianza EFTA entro 6 mesi dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 168/1999, del 26 novembre 1999.”

(2)

Allo stato attuale del dibattito, l’Autorità ritiene che le decisioni da essa adottate in applicazione dell'articolo 24 possano autorizzare un regime transitorio solo a condizione che essa abbia previamente accertato che le misure notificate dagli Stati EFTA conformemente a detto articolo sono incompatibili con disposizioni contenute nei capitoli IV, V, VI e VII della direttiva. L'articolo 24 permette all’Autorità soltanto di autorizzare deroghe ai suddetti capitoli della direttiva.

(3)

Ne consegue che un sistema di prelievo, istituito da uno Stato EFTA per compensare tramite un apposito fondo i costi di impegni o garanzie che rischiano di non poter essere adempiuti a causa dell'applicazione della decisione n. 168/1999, non configura una misura che possa essere oggetto di una decisione dell’Autorità che autorizzi un regime transitorio in applicazione dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE: una tale misura non richiede infatti alcuna deroga ai succitati capitoli, mentre può configurare aiuto di Stato soggetto all’articolo 61 dell’accordo SEE e del protocollo 3 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.

(4)

Oggetto della presente disciplina è indicare in che modo l’Autorità intenda applicare le norme dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda le misure di aiuto destinate a compensare i costi di impegni o garanzie che rischino di non poter più essere onorati a motivo della decisione 168/1999. Il documento non riguarda le misure che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1 dell’Accordo SEE.

21.3.   DEFINIZIONE DEI “COSTI INCAGLIATI” AMMISSIBILI

(1)

Siffatti impegni o garanzie di gestione sono abitualmente designati con il termine di “costi incagliati” (“stranded costs”). Detti impegni o garanzie di gestione possono assumere in concreto svariate forme: contratti di acquisto a lungo termine, investimenti effettuati con garanzia implicita o esplicita di sbocchi, investimenti che vanno oltre l'attività normale, ecc. Per costituire costi incagliati ammissibili, che l’Autorità può riconoscere, detti impegni o garanzie dovranno soddisfare i criteri sotto elencati.

(a)

Gli “impegni o garanzie di gestione” che possono dar luogo a costi incagliati debbono essere anteriori al 27 novembre 1999, data di entrata in vigore della decisione n. 168/1999.

(b)

La realtà e la validità di tali impegni o garanzie saranno accertate tenendo conto delle disposizioni giuridiche e contrattuali da cui risultano e del contesto regolamentare in cui s'iscrivevano al momento della loro assunzione.

(c)

Gli impegni o garanzie di gestione debbono essere soggetti al rischio di non poter essere adempiuti a causa delle disposizioni della direttiva 96/92/CE. Per costituire un costo incagliato, un impegno o una garanzia deve di conseguenza diventare antieconomico per effetto della direttiva e deve incidere sensibilmente sulla competitività dell'impresa interessata. Una tale situazione deve, in particolare, indurre l'impresa interessata a procedere alle necessarie scritture contabili (per esempio accantonamenti in bilancio) per tenere conto dell'impatto prevedibile delle garanzie e degli impegni.

A maggior ragione, quando risulti che, in assenza di aiuto o di misure transitorie, gli impegni o le garanzie in questione potrebbero compromettere la redditività delle imprese interessate, si ritiene che detti impegni o garanzie soddisfino le condizioni del paragrafo precedente.

L'effetto degli impegni o garanzie in questione sulla competitività o sulla redditività delle imprese interessate sarà valutato a livello delle imprese consolidate. Affinché determinati impegni o garanzie possano costituire costi incagliati, deve potersi stabilire un nesso di causa a effetto tra l'entrata in vigore della decisione n. 168/1999 e la difficoltà per le imprese interessate ad onorare o far rispettare gli impegni o garanzie in questione. Per stabilire tale nesso di causa a effetto la Commissione prenderà in considerazione, in particolare, il calo dei prezzi dell'energia elettrica o la perdita di quote di mercato da parte delle imprese interessate. Gli impegni o garanzie che non avrebbero comunque potuto essere adempiuti, a prescindere dall'entrata in vigore della decisione n. 168/1999, non costituiscono costi incagliati.

(d)

Gli impegni o garanzie devono essere irrevocabili. Qualora un'impresa abbia la possibilità di revocare con un pagamento detti impegni o garanzie, o di modificarli, se ne dovrà tenere conto nel calcolo dei costi incagliati ammissibili.

(e)

Impegni o garanzie che vincolino imprese appartenenti ad uno stesso gruppo non possono in linea di massima costituire costi incagliati.

(f)

I costi incagliati sono costi economici, che devono corrispondere alla realtà delle somme investite, pagate o da pagare in virtù degli impegni o garanzie da cui risultano: non sono quindi accettabili, di massima, valutazioni forfettarie, a meno che non si possa dimostrare che corrispondono alla realtà economica.

(g)

I costi incagliati devono essere al netto dei proventi, utili o plusvalenze connessi agli impegni o garanzie da cui risultano.

(h)

I costi incagliati devono essere valutati al netto di qualsiasi aiuto versato o da versare per i cespiti cui si riferiscono. In particolare, quando un impegno o una garanzia di gestione corrispondono a un investimento che ha fruito di un aiuto pubblico, il valore dell'aiuto deve essere dedotto dall'importo degli eventuali costi incagliati risultanti da detto impegno o da detta garanzia.

(i)

Nella misura in cui i costi incagliati risultano da impegni o garanzie difficilmente onorabili a causa della decisione n. 168/1999, il calcolo dei costi incagliati ammissibili terrà conto dell'andamento effettivo nel tempo delle condizioni economiche e concorrenziali dei mercati nazionali e del mercato comune dell'energia elettrica. In particolare, quando degli impegni o delle garanzie possono costituire dei costi incagliati per il prevedibile calo dei prezzi dell'energia elettrica, il calcolo di tali costi incagliati deve basarsi sull'andamento constatato dei prezzi dell'elettricità.

(j)

I costi ammortizzati prima del recepimento della decisione n. 168/1999 in diritto nazionale non possono dar luogo a costi incagliati. Tuttavia, gli accantonamenti o le svalutazioni di cespiti iscritti nel bilancio delle imprese interessate con l'esplicito scopo di tenere conto dei prevedibili effetti della decisione possono costituire costi incagliati.

(k)

I costi incagliati ammissibili non potranno superare il minimo necessario per consentire alle imprese interessate di continuare ad onorare o far rispettare gli impegni o garanzie compromessi dalla decisione n. 168/1999 (4). Di conseguenza, i costi incagliati dovranno essere calcolati assumendo la soluzione più economica (in assenza di aiuto) dal punto di vista delle imprese interessate. Tale soluzione può tra l'altro - nei casi in cui ciò non sia contrario agli stessi principi di detti impegni o garanzie -, comportare la denuncia degli impegni o garanzie che sono all'origine dei costi incagliati o la cessione, in tutto o in parte, delle attività comportanti costi incagliati.

(l)

I costi che talune imprese potrebbero dover sostenere al di là dell'orizzonte temporale indicato all'articolo 26 della direttiva 96/92/CEE (26 novembre 2006) non possono in linea di principio costituire costi incagliati ammissibili a norma della presente metodologia (5). Se necessario, l’Autorità potrà tuttavia, a tempo debito, tenere conto di tali impegni o garanzie e considerarli all'occorrenza come costi incagliati ammissibili, nell'ambito della prossima fase di apertura del mercato comune dell'energia elettrica.

(m)

Per gli Stati EFTA che aprano il loro mercato più celermente di quanto imposto dalla decisione n. 168/1999 del Comitato misto SEE, l’Autorità potrà accettare di considerare costi incagliati ammissibili a norma della presente metodologia i costi che talune imprese potrebbero dover sostenere al di là dell'orizzonte temporale indicato all'articolo 26 della direttiva, purché tali costi derivino da impegni o garanzie che soddisfino i criteri enunciati alle lettere da a) a l) nella sezione 21.3 e purché siano limitati a un periodo che non vada oltre il 31 dicembre 2010.

21.4.   “COSTI INCAGLIATI” E AIUTI DI STATO

(1)

Il principio generale enunciato dall'articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SSE è quello del divieto degli aiuti di Stato. Detto articolo prevede tuttavia, ai paragrafi 2 e 3, alcune possibilità di deroga al divieto generale degli aiuti. D'altro lato, in virtù dell'articolo 59, paragrafo 2 dell’accordo SEE, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dell’accordo, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. In ogni caso, lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti.

(2)

Gli aiuti di Stato corrispondenti ai costi incagliati ammissibili definiti nella presente disciplina sono intesi ad agevolare il passaggio delle imprese del settore dell'energia elettrica a un mercato concorrenziale dell'elettricità. L’Autorità può assumere quindi una posizione favorevole nei confronti di tali aiuti, purché la distorsione della concorrenza sia controbilanciata dal contributo che essi danno alla realizzazione di un obiettivo comune che non potrebbe essere raggiunto dalle sole forze di mercato. In effetti, la distorsione di concorrenza che risulti da aiuti versati per agevolare il passaggio delle imprese elettriche da un mercato più o meno chiuso ad un mercato parzialmente liberalizzato può non essere in contrasto con l'interesse comune quando è limitata nel tempo e negli effetti prodotti, giacché la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica è nell'interesse generale del mercato SEE e completa la realizzazione del mercato interno. L’Autorità ritiene inoltre che gli aiuti versati per i costi incagliati permettano alle imprese del settore dell'elettricità di ridurre i rischi legati ai loro impegni o investimenti storici, e possano così spingere tali imprese a mantenere i loro investimenti a lungo termine. Infine, in assenza di una compensazione dei costi incagliati, si aggraverebbe il rischio che le imprese interessate facciano sostenere ai loro clienti vincolati la totalità dei costi dei loro impegni o garanzie antieconomici.

(3)

D'altra parte, diversamente da altri settori liberalizzati, gli aiuti destinati a compensare i costi incagliati nel settore dell'elettricità trovano una giustificazione nel fatto che la liberalizzazione del mercato dell'elettricità non è stata accompagnata né da un'accelerazione tecnologica né da un'espansione della domanda, mentre imperativi di tutela dell'ambiente, sicurezza degli approvvigionamenti e buon andamento dell'economia dei paesi SEE inducono a non attendere che le imprese del settore siano in difficoltà per prospettare possibili interventi dello Stato a loro sostegno.

(4)

In questo contesto, l’Autorità ritiene che gli aiuti intesi a compensare i costi incagliati possano beneficiare in linea di principio della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, dell’accordo SEE in quanto agevolano lo sviluppo di talune attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(5)

Senza pregiudizio delle disposizioni specifiche della guida sull'applicazione delle disposizioni SEE in materia di aiuti di Stato, anche agli aiuti per la tutela dell'ambiente (6), l’Autorità potrà, in linea di principio, accettare come compatibili con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE gli aiuti destinati a compensare i costi incagliati ammissibili che rispondano ai criteri sotto elencati:

(a)

L'aiuto deve servire a compensare costi incagliati ammissibili chiaramente determinati e individualizzati. L'aiuto non può superare in nessun caso l'importo dei costi incagliati ammissibili.

(b)

Il dispositivo di versamento dell'aiuto deve permettere di tenere conto dell'andamento effettivo della concorrenza nel futuro, da misurarsi, tra l'altro, sulla scorta di fattori quantificabili, (prezzi, quote di mercato, altri fattori pertinenti indicati dallo Stato EFTA). Poiché l'evoluzione delle condizioni di concorrenza incide direttamente sull'importo dei costi incagliati ammissibili, l'importo dell'aiuto versato sarà necessariamente subordinato allo sviluppo di una genuina concorrenza e il calcolo degli aiuti versati progressivamente nel tempo dovrà tenere conto della dinamica dei fattori pertinenti per misurare il grado di concorrenza raggiunto.

(c)

Lo Stato EFTA deve impegnarsi a trasmettere all’Autorità una relazione annuale volta in particolare a precisare l'andamento della situazione concorrenziale del mercato dell'energia elettrica, indicando fra l'altro le variazioni osservate dei fattori quantificabili pertinenti. Detta relazione annuale specificherà il calcolo dei costi incagliati presi in considerazione per l'anno corrispondente e preciserà gli importi versati a titolo di aiuti.

(d)

Il carattere decrescente degli aiuti destinati a compensare costi incagliati costituisce un elemento positivo per la valutazione dell’Autorità: tale carattere decrescente permette in effetti di accelerare la preparazione dell'impresa interessata al mercato liberalizzato dell'elettricità

(e)

L'importo massimo degli aiuti che possono essere versati ad un'impresa per compensare i costi incagliati deve essere specificato a priori. Tale importo deve tenere conto dei guadagni che l'impresa può scontare sotto il profilo della produttività.

Analogamente, le modalità precise di calcolo e finanziamento degli aiuti destinati a compensare costi incagliati e la durata massima del periodo per il quale tali aiuti possono essere versati devono essere chiaramente specificate a priori. La notificazione di tali aiuti preciserà in particolare in che modo il calcolo dei costi incagliati terrà conto dell'evoluzione dei diversi fattori menzionati alla lettera b).

(f)

Lo Stato EFTA s'impegnerà previamente a non versare alcun aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione alle imprese beneficiarie di aiuti per i costi incagliati, in modo da evitare un cumulo di aiuti. L’Autorità ritiene che il versamento di compensazioni per costi incagliati connessi ad investimenti in impianti privi di ogni prospettiva di redditività nel lungo termine non promuova la transizione del settore dell'elettricità verso un mercato liberalizzato e non possa quindi beneficiare della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE.

(6)

L’Autorità formula invece le più vive riserve nei confronti degli aiuti destinati a compensare costi incagliati che non rispondano ai criteri di cui sopra e/o che possano generare distorsioni di concorrenza contrarie all'interesse comune, per i motivi esposti in appresso.

(a)

L'aiuto non è connesso a costi incagliati ammissibili conformi alla definizione precedente, o a costi incagliati chiaramente definiti e individualizzati, oppure supera l'importo dei costi incagliati ammissibili.

(b)

L'aiuto è diretto a mantenere in tutto o in parte redditi precedenti l'entrata in vigore della decisione n. 168/1999, senza tener conto rigorosamente dei costi incagliati ammissibili risultanti eventualmente dall'apertura alla concorrenza.

(c)

L'importo dell'aiuto non può essere modulato in modo da tenere conto correttamente delle differenze tra le ipotesi economiche e di mercato inizialmente accolte per la stima dei costi incagliati e il loro reale andamento effettivo nel tempo.

21.5.   MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI DESTINATI A COMPENSARE COSTI INCAGLIATI

(1)

Gli Stati EFTA hanno piena facoltà di scegliere le modalità di finanziamento degli aiuti destinati a compensare costi incagliati che ritengono più appropriate. L’Autorità tuttavia, per autorizzare tali aiuti, accerterà che il meccanismo di finanziamento non produca effetti contrari agli obiettivi della direttiva 96/92/CEE o all'interesse delle Parti contraenti. Quest'ultima nozione tiene conto in particolare della tutela dei consumatori, della libera circolazione dei beni e dei servizi, e della concorrenza.

(2)

I meccanismi di finanziamento non dovranno avere l'effetto di dissuadere dall'entrare in taluni mercati nazionali o regionali imprese esterne a tali mercati o nuovi operatori. In particolare, gli aiuti destinati a compensare costi incagliati non possono essere finanziati con prelievi sull'elettricità in transito tra Stati EFTA o con prelievi commisurati alla distanza tra il produttore e il consumatore.

(3)

L’Autorità vigilerà inoltre affinché i meccanismi di finanziamento degli aiuti destinati a compensare costi incagliati diano luogo a un trattamento equo dei consumatori ammissibili e di quelli non ammissibili. La relazione annuale di cui alla lettera c) della sezione 21.4. specificherà, a tal fine, la ripartizione tra consumatori ammissibili e consumatori non ammissibili per le fonti di finanziamento destinate a compensare i costi incagliati. Quando i consumatori non ammissibili partecipano al finanziamento dei costi incagliati direttamente attraverso la tariffa d'acquisto dell'elettricità, ciò dovrà essere chiaramente reso esplicito. Il contributo imposto alle due categorie di consumatori (ammissibili e non ammissibili) non dovrà superare la quota dei costi incagliati da compensare corrispondente alla quota di mercato di tali consumatori.

(4)

In caso di raccolta di fondi da parte di imprese private per finanziare meccanismi di aiuti destinati a compensare costi incagliati, la gestione di tali fondi dovrà essere chiaramente separata da quella delle risorse normali delle imprese. L'investimento finanziario di tali fondi non deve avvantaggiare le imprese che li gestiscono.

21.6.   ALTRI FATTORI DI VALUTAZIONE

(1)

Nell'esaminare gli aiuti di Stato destinati a compensare costi incagliati, l’Autorità tiene conto in particolare delle dimensioni e del grado di interconnessione della rete interessata, oltre che della struttura dell'industria dell'elettricità. Un aiuto a una piccola rete scarsamente interconnessa con il resto del SEE sarà meno atto a generare gravi distorsioni di concorrenza.

(2)

La presente metodologia per i costi incagliati lascia impregiudicata l'applicazione, nelle regioni oggetto dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo SEE, degli orientamenti sugli aiuti regionali (7). A norma dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE, qualora l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato per i costi incagliati osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, si potrà derogare alle norme suddette, sempreché lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti

(3)

Le disposizioni derivanti dalla presente metodologia per gli aiuti di Stato destinati a compensare costi incagliati risultanti dalla decisione n. 168/1999 lasciano impregiudicata la proprietà pubblica o privata delle imprese interessate.»


(1)  GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

(2)  GU L 61 dell'1.3.2001, pag. 23 e Supplemento SEE n. 11 dell'1.3.2001, pag. 221.

(3)  L’articolo 3 della decisione n. 168/1999 recita: “La presente decisione entra in vigore il 27 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.”

(4)  In caso di contratto di acquisto o di vendita a lungo termine, i costi incagliati saranno pertanto calcolati tramite un confronto con le condizioni alle quali, in un mercato liberalizzato, l'impresa avrebbe normalmente potuto vendere o acquistare il bene in questione, cœteris paribus.

(5)  Resta fermo che gli investimenti non recuperabili o non redditizi in seguito alla liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica possono costituire costi incagliati, ai sensi della presente metodologia, anche quando la loro durata di vita economica si estenda, in linea di principio, oltre il 2006. Inoltre, gli impegni o garanzie che devono imperativamente continuare ad essere onorati al di là del 26 novembre 2006, perché il loro mancato adempimento potrebbe procurare rischi considerevoli per la tutela dell'ambiente, la sicurezza delle persone, la protezione sociale dei lavoratori e la sicurezza della rete elettrica, possono, nella misura in cui ciò sia debitamente giustificato, costituire dei costi incagliati ammissibili secondo la presente metodologia.

(6)  GU L 237 del 6.9.2001, pag. 16.

(7)  GU L 111 del 29.4.1999 e supplemento SEE n. 18. Vedi al riguardo il capitolo 25 della guida agli aiuti di Stato.


Top