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Document E2001C0336

    2001/336/: Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 336/01/COL, del 15 novembre 2001, che modifica la guida sull'applicazione delle disposizioni SEE in materia di aiuti di Stato agli aiuti per l'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, modificando per la trentesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

    GU L 30 del 31.1.2002, p. 52–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/336(2)/oj

    E2001C0336

    2001/336/: Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 336/01/COL, del 15 novembre 2001, che modifica la guida sull'applicazione delle disposizioni SEE in materia di aiuti di Stato agli aiuti per l'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, modificando per la trentesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

    Gazzetta ufficiale n. L 030 del 31/01/2002 pag. 0052 - 0054


    Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA

    n. 336/01/COL

    del 15 novembre 2001

    che modifica la guida sull'applicazione delle disposizioni SEE in materia di aiuti di Stato agli aiuti per l'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, modificando per la trentesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

    L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo(1), in particolare gli articoli da 61 a 63,

    visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia(2), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 1 del protocollo 3,

    considerando che, ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza ha il compito di applicare le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA emette comunicazioni e adotta orientamenti sulle materie disciplinate dall'accordo SEE, purché ciò sia previsto espressamente da tale accordo o dall'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte oppure se l'Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario;

    ricordando le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato(3), adottate il 19 gennaio 1994 dall'Autorità di vigilanza EFTA (GU L 231 del 3.9.1994, supplemento SEE n. 32), e in particolare le disposizioni di cui al capitolo 17A (assicurazione del credito all'esportazione a breve termine);

    considerando che, il 31 luglio 2001, la Commissione CE ha adottato una comunicazione agli Stati membri che modifica la comunicazione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE che applica gli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (non ancora pubblicata);

    considerando che la presente comunicazione ha rilevanza anche per lo Spazio economico europeo;

    considerando che si deve garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato;

    considerando che, ai sensi del punto II del capo "Disposizioni generali" dell'allegato XV all'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza, dopo aver consultato la Commissione delle Comunità europee, ha il compito di adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione delle Comunità europee onde preservare la parità delle condizioni di concorrenza;

    visto il parere della Commissione delle Comunità europee,

    ricordando che l'Autorità di vigilanza EFTA ha consultato gli Stati EFTA su questo tema in occasione di un incontro multilaterale, tenutosi il 19 ottobre 2001,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    1. La guida viene modificata sostituendo il testo del capitolo 17A.2.(7), (8) e (10), e del capitolo 17A.4.(10), nonché la prima frase del capitolo 17A.4.(14) e l'allegato IX con il testo di cui all'allegato I della presente decisione.

    2. La presente decisione e il suo allegato I sono pubblicati nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    3. La presente decisione viene notificata agli Stati EFTA con lettera recante copia della decisione stessa e dell'allegato I. Gli Stati EFTA sono invitati ad approvare, entro un mese, le opportune misure proposte nella lettera.

    4. In conformità del punto d) del protocollo 27 dell'accordo SEE, la Commissione europea verrà informata della decisione mediante invio di copia della stessa e dell'allegato I.

    5. La presente decisione fa fede in lingua inglese.

    Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2001.

    Per l'Autorità di vigilanza EFTA

    Il Presidente

    Knut Almestad

    (1) In appresso denominato "accordo SEE".

    (2) In appresso denominato "accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte".

    (3) In appresso denominate "guida".

    ALLEGATO I

    Modifiche al capitolo 17A della guida sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

    1. Il testo del capitolo 17A.2.(7) e (8) è sostituito dal testo seguente: "(7) Tenuto conto di quanto precede, ai fini delle presenti norme si definiscono come "rischi assicurabili sul mercato" i rischi commerciali e politici inerenti a debitori pubblici e non pubblici stabiliti nei paesi elencati all'allegato IX alla presente guida. Per questi rischi la durata massima (comprendente il periodo di fabbricazione più la durata del credito con la normale decorrenza Unione di Berna e le normali condizioni di credito) è inferiore a due anni.

    (8) Tutti gli altri (rischi di catastrofe(1) e rischi commerciali e politici inerenti a paesi non elencati all'allegato IX) sono considerati non ancora assicurabili sul mercato."

    2. Il testo del capitolo 17A.2.(10) è sostituito dal testo seguente: "(10) La capacità del mercato della riassicurazione privata varia e, quindi, anche la definizione dei rischi assicurabili sul mercato non è immutabile e può modificarsi nel tempo. Tale definizione può quindi essere riesaminata, in particolare alla scadenza della presente guida il 31 dicembre 2004. L'autorità consulterà gli Stati EFTA e, se necessario, le altre parti interessate. Le modifiche della definizione eventualmente necessarie dovranno tener conto dell'ambito di applicazione della normativa SEE relativa all'assicurazione dei crediti all'esportazione, al fine di evitare casi di conflitto o di incertezza del diritto."

    3. Al capitolo 17A.4.(14), la prima frase è sostituita dal testo seguente: "Queste norme si applicano dal 1o giugno 1998 fino alla fine del 2004."

    4. Il testo dell'allegato IX è sostituito dal testo seguente:

    "ALLEGATO IX

    ELENCO DEI PAESI CON RISCHI ASSICURABILI SUL MERCATO AL FINE DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI AL CAPITOLO 17A SULL'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE A BREVE TERMINE

    Parti dell'accordo SEE

    Tutti gli Stati membri dell'UE e le parti EFTA dell'accordo SEE

    Paesi membri dell'OCSE

    - Australia

    - Canada

    - Giappone

    - Nuova Zelanda

    - Svizzera

    - Stati Uniti d'America"

    (1) Guerra, rivoluzione, calamità naturali, incidenti nucleari, ecc., esclusi i cosiddetti "rischi di catastrofe commerciale" (accumulazioni catastrofiche delle perdite su singoli paesi o acquirenti) che possono essere coperti da una riassicurazione sull'eccesso di perdite e costituiscono rischi commerciali.

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