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Document E1994A1231(01)

    ACCORDO FRA GLI STATI AELS (EFTA) SULL'ISTITUZIONE DI UN'AUTORITÀ DI VIGILANZA E DI UNA CORTE DI GIUSTIZIA

    GU L 344 del 31.12.1994, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1231/oj

    E1994A1231(01)

    ACCORDO FRA GLI STATI AELS (EFTA) SULL'ISTITUZIONE DI UN'AUTORITÀ DI VIGILANZA E DI UNA CORTE DI GIUSTIZIA

    Gazzetta ufficiale n. L 344 del 31/12/1994 pag. 0001 - 0008


    ACCORDO FRA GLI STATI AELS (EFTA) SULL'ISTITUZIONE DI UN'AUTORITÀ DI VIGILANZA E DI UNA CORTE DI GIUSTIZIA

    LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, LA REPUBBLICA D'ISLANDA, IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, IL REGNO DI NORVEGIA, IL REGNO DI SVEZIA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

    VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo;

    CONSIDERANDO che, conformemente all'articolo 108, paragrafo 1 dell'accordo SEE, gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un'autorità di vigilanza indipendente [Autorità di vigilanza AELS (EFTA)] e procedure analoghe a quelle vigenti nella Comunità europea, comprese le procedure per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo SEE e per controllare la legittimità degli atti dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di concorrenza;

    CONSIDERANDO ALTRESÌ che, conformemente all'articolo 108, paragrafo 2, dell'accordo SEE, gli Stati AELS (EFTA) istituiscono una Corte di giustizia degli Stati AELS (EFTA);

    RICHIAMANDOSI all'obiettivo delle parti contraenti dell'accordo SEE di raggiungere e mantenere, nel pieno rispetto dell'indipendenza delle Corti, un'interpretazione ed applicazione uniformi dell'accordo SEE e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, in tale accordo, nonché di giungere a trattare su basi di uguaglianza i singoli cittadini e gli operatori economici per quanto riguarda le quattro libertà e le condizioni di concorrenza;

    RIAFFERMANDO che l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee cooperano, procedono a scambi di informazioni e si consultano a vicenda su questioni di politica di vigilanza e su casi specifici;

    CONSIDERANDO che i preamboli degli atti adottati in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nella misura in cui tali atti corrispondono alle disposizioni dei protocolli da 1 a 4 e alle disposizioni degli atti corrispondenti a quelli elencati negli allegati I e II del presente accordo, sono pertinenti nella misura necessaria all'adeguata interpretazione ed applicazione delle disposizioni di tali protocolli e allegati;

    CONSIDERATO che, in applicazione dei protocolli da 1 a 4 del presente accordo, prima dell'entrata in vigore del medesimo, si deve considerare la prassi della Commissione delle Comunità europee in ambito giuridico e amministrativo;

    HANNO DECISO di concludere il seguente accordo:

    PARTE I

    Articolo 1

    Ai fini del presente accordo, si intende per:

    a) «accordo SEE»: il testo dell'accordo SEE, i suoi protocolli ed allegati e gli atti cui è fatto in essi riferimento;

    b) «Stato AELS (EFTA)»: una parte contraente che è membro dell'Associazione europea di libero scambio e parte dell'accordo SEE nonché del presente accordo.

    Articolo 2

    Gli Stati AELS (EFTA) adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Accordo.

    Essi si astengono da ogni azione che possa compromettere il raggiungimento degli scopi del presente Accordo.

    Articolo 3

    1. Senza pregiudizio per futuri sviluppi legislativi, le disposizioni dei Protocolli da 1 a 4 e le disposizioni degli atti corrispondenti a quelli elencati negli Allegati I e II al presente Accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del Trattato che istituisce la Comunità economica europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma dell'Accordo SEE.

    2. Nell'interpretazione ed applicazione dell'Accordo SEE e del presente Accordo, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Corte AELS (EFTA) devono considerare i principi contemplati dalle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee dopo la data della firma dell'Accordo SEE ed attinenti all'interpretazione di tale Accordo ovvero delle norme del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle disposizioni dell'Accordo SEE o alle disposizioni dei Protocolli da 1 a 4 nonché alle disposizioni degli atti corrispondenti a quelli elencati negli Allegati I e II al presente Accordo.

    PARTE II L'AUTORITA DI VIGILANZA AELS (EFTA)

    Articolo 4

    Fra gli Stati AELS (EFTA) é istituita un autorità di vigilanza indipendente, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

    Articolo 5

    1. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), in conformità delle disposizioni del presente Accordo e delle disposizioni dell'Accordo SEE, e allo scopo di assicurare l'adeguato funzionamento dell'Accordo SEE:

    (a) vigila sull'adempimento, da parte degli Stati AELS (EFTA), dei loro obblighi di cui all'Accordo SEE e al presente Accordo;

    (b) vigila sull'applicazione delle norme dell'Accordo SEE in materia di concorrenza;

    (c) sorveglia l'applicazione dell'Accordo SEE da parte delle altre Parti contraenti di tale Accordo.

    2. A tal fine, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA):

    (a) prende decisioni ed altri provvedimenti nei casi contemplati dal presente Accordo e dall'Accordo SEE;

    (b) formula raccomandazioni, esprime pareri ed emette avvisi od orientamenti nei settori definiti dell'Accordo SEE, quando tale Accordo o il presente Accordo esplicitamente lo prevedano ovvero quando l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) lo ritenga necessario;

    c) assicura la cooperazione, procede a reciproci scambi di informazioni e consultazioni con la Commissione delle Comunità europee come previsto dal presente accordo e dall'accordo SEE;

    d) adempie le funzioni che, in virtù dell'applicazione del protocollo 1 dell'accordo SEE, derivano dagli atti cui è fatto riferimento negli allegati a tale accordo, come previsto nel protocollo 1 del presente accordo.

    Articolo 6

    Conformemente alle disposizioni del presente accordo e dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) può richiedere, nell'esecuzione dei compiti ad essa affidati, tutte le informazioni necessarie ai governi e alle autorità competenti degli Stati AELS (EFTA), nonché alle imprese e alle associazioni di imprese.

    Articolo 7

    L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) è composta da sette membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano tutte le garanzie di indipendenza.

    Soltanto cittadini degli Stati AELS (EFTA) possono essere membri dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

    Articolo 8

    I membri dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. Essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato AELS (EFTA) si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) nell'adempimento delle loro funzioni.

    I membri dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno.

    Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e riserbo per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte AELS (EFTA) può pronunciare, su istanza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), le dimissioni d'ufficio ovvero la decadenza dal diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi.

    Articolo 9

    I membri dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati AELS (EFTA).

    Il loro mandato è di quattro anni ed è rinnovabile.

    Articolo 10

    A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio. L'interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato.

    Articolo 11

    Qualsiasi membro dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte AELS (EFTA) su istanza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

    Articolo 12

    Il presidente dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) è designato tra i membri di questa per due anni di comune accordo dai governi degli Stati AELS (EFTA).

    Articolo 13

    L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) stabilisce il proprio regolamento interno.

    Articolo 14

    L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) nomina funzionari ed altri agenti necessari per lo svolgimento delle sue attività.

    L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) può consultare esperti o decidere di istituire comitati od altri organismi, ove essa lo reputi necessario, perché la assistano nell'esecuzione dei suoi compiti.

    Nell'esecuzione dei loro compiti, i funzionari e gli altri agenti dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo estraneo all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

    I membri dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), i suoi funzionari ed altri agenti e parimente i membri dei comitati sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per la loro natura siano protette dal segreto professionale o di funzione e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.

    Articolo 15

    Le deliberazioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) sono prese a maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti, il presidente ha diritto al voto decisivo.

    Il regolamento di procedura stabilisce il quorum.

    Articolo 16

    Le decisioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) sono motivate.

    Articolo 17

    Salvo disposizioni contrarie previste nel presente accordo o nell'accordo SEE, le decisioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

    Articolo 18

    Le decisioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) sono pubblicate in conformità delle disposizioni del presente accordo e dell'accordo SEE.

    Articolo 19

    Le decisioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) che comportano obblighi finanziari a carico di persone che siano diverse dagli Stati sono esecutive in conformità dell'articolo 110 dell'accordo SEE.

    Articolo 20

    In materia di notifiche, di richieste e di ricorsi, i singoli cittadini e gli operatori economici hanno diritto di interpellare l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e di essere da questa interpellati in una qualsiasi delle lingue ufficiali degli Stati AELS (EFTA) e della Comunità europea. Questa disposizione si applica a qualsiasi istanza procedurale, sia essa avviata sulla base di una denuncia, di una domanda, di una notifica o d'ufficio da parte dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

    Articolo 21

    L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) pubblica ogni anno una relazione generale sulle sue attività.

    PARTE III L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DA PARTE DEGLI STATI AELS (EFTA) AI SENSI DELL'ACCORDO SEE E DEL PRESENTE ACCORDO

    Articolo 22

    Al fine di assicurare la corretta applicazione dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) vigila sull'applicazione da parte degli Stati AELS (EFTA) delle disposizioni dell'accordo SEE e del presente accordo.

    Articolo 23

    L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), conformemente agli articoli 22 e 37 del presente accordo, all'articolo 65, paragrafo 1 e all'articolo 109, all'allegato XVI all'accordo SEE, nonché conformemente alle disposizioni di cui al protocollo 2 del presente accordo, vigila a che le disposizioni dell'accordo SEE riguardanti gli appalti siano applicate dagli Stati AELS (EFTA).

    Articolo 24

    L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), conformemente all'articolo 49, agli articoli da 61 a 64, all'articolo 109, ai protocolli 14, 26, 27, all'allegato XIII, sezione I, comma (iv), all'allegato XV all'accordo SEE, nonché conformemente alle disposizioni di applicazione di cui al protocollo 3 del presente accordo, rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE concernenti gli aiuti di Stato e vigila a che le disposizioni siano applicate dagli Stati AELS (EFTA).

    In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) adotta, in particolare, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, gli atti corrispondenti a quelli elencati nell'allegato I.

    Articolo 25

    L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), conformemente agli articoli da 53 a 60 e 109, ai protocolli da 21 a 25 e all'allegato XIV, all'accordo SEE, nonché conformemente alle disposizioni di applicazione di cui al protocollo 4 del presente accordo, rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di attuazione delle norme di concorrenza applicabili alle imprese e provvede a che siano applicate tali disposizioni.

    In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) adotta, in particolare, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, gli atti corrispondenti a quelli elencati nell'allegato II.

    Articolo 26

    Le disposizioni che regolano la cooperazione, lo scambio reciproco di informazioni e la consultazione fra l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee per quanto concerne l'applicazione dell'accordo SEE sono elencate nell'articolo 109, nell'articolo 58, nell'articolo 62, paragrafo 2, e nei protocolli 1, 23, 24 e 27 dell'accordo SEE.

    PARTE IV LA CORTE AELS (EFTA)

    Articolo 27

    È istituita una Corte di giustizia degli Stati AELS (EFTA), qui di seguito denominata Corte AELS (EFTA). Essa esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni del presente accordo e dell'accordo SEE.

    Articolo 28

    La Corte AELS (EFTA) è composta di sette giudici.

    Articolo 29

    La Corte AELS (EFTA) si riunisce in seduta plenaria. Essa può deliberare validamente soltanto in numero dispari e le sue decisioni sono valide se sono presenti cinque giudici. Su domanda della Corte, i governi degli Stati AELS (EFTA) possono, di comune accordo, consentirle di creare nel suo ambito delle sezioni.

    Articolo 30

    I giudici sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza. Sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati AELS (EFTA).

    Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente tre e quattro giudici. I tre giudici da sostituire dopo i primi tre anni sono stabiliti per sorteggio.

    I giudici uscenti possono essere nuovamente nominati.

    I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte AELS (EFTA). Il suo mandato è rinnovabile.

    Articolo 31

    L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), quando reputi che uno Stato AELS (EFTA) abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dell'accordo SEE o del presente accordo, emette, salvo diverso esplicito disposto del presente accordo, un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

    Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), questa può adire la Corte AELS (EFTA).

    Articolo 32

    La Corte AELS (EFTA) è competente a pronunciarsi sulla composizione di controversie fra due o più Stati AELS (EFTA) relative all'interpretazione o applicazione dell'accordo SEE, dell'accordo su un Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) o del presente accordo.

    Articolo 33

    Gli Stati in causa sono tenuti a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte AELS (EFTA) importa.

    Articolo 34

    La Corte AELS (EFTA) è competente a formulare pareri consultivi sull'interpretazione dell'accordo AELS (EFTA). Quando una questione del genere è sollevata davanti a una corte o un tribunale di uno degli Stati AELS (EFTA), tale corte o un tribunale può, qualora lo reputi necessario per emanare la sua sentenza, domandare alla Corte AELS (EFTA) di formulare un tale parere.

    Uno Stato AELS (EFTA), nella sua legislazione interna, può limitare il diritto a richiedere tale parere consultivo alle corti o ai tribunali avverso le cui decisioni non possa proporsi un rimedio giuridico di diritto interno.

    Articolo 35

    La Corte AELS (EFTA) è pienamente competente a pronunciarsi sulle sanzioni imposte dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

    Articolo 36

    La Corte AELS (EFTA) è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti da uno Stato AELS (EFTA) contro una decisione dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente accordo, dell'accordo SEE o di qualsiasi norma di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere.

    Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso alla Corte AELS (EFTA) contro le decisioni prese nei suoi confronti dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente o individualmente.

    I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente, ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

    Se il ricorso è fondato, è dichiarata nulla la decisione dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

    Articolo 37

    Qualora, in violazione del presente accordo o delle disposizioni dell'accordo SEE l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) si astenga dal pronunciarsi, uno Stato AELS (EFTA) può adire la Corte AELS (EFTA) per far constatare tale violazione.

    Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto per un nuovo termine di due mesi.

    Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte AELS (EFTA) alle condizioni stabilite dai paragrafi precedenti per contestare all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) di aver omesso di emanare nei suoi confronti una decisione.

    Articolo 38

    Se una decisione dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) è dichiarata nulla o se è stato stabilito che l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), in violazione del presente accordo o delle disposizioni dell'accordo SEE, si è astenuta dall'agire, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza importa.

    Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo 46, secondo paragrafo.

    Articolo 39

    Fatte salve le disposizioni contrarie del protocollo 7 del presente accordo, la Corte AELS (EFTA) è competente a conoscere delle controversie contro l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) relative al risarcimento dei danni contemplati dall'articolo 46, secondo paragrafo.

    Articolo 40

    I ricorsi proposti alla Corte AELS (EFTA) non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte AELS (EFTA) può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

    Articolo 41

    La Corte AELS (EFTA), negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

    PARTE V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

    Articolo 42

    I protocolli e gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

    Articolo 43

    1. Lo Statuto della Corte AELS (EFTA) è stabilito dal protocollo 5 del presente accordo.

    2. La Corte AELS (EFTA) stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione unanime dei governi degli Stati AELS (EFTA).

    Articolo 44

    1. La capacità giuridica, i privilegi e le immunità riconosciuti e concessi dagli Stati AELS (EFTA) riguardo all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e alla Corte AELS (EFTA) sono fissati, rispettivamente, nei protocolli 6 e 7 del presente accordo.

    2. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Corte AELS (EFTA), rispettivamente, possono concludere un accordo con il governo degli Stati nel cui territorio si trova la loro sede, per quanto concerne i privilegi e le immunità riconosciuti e concessi a tale riguardo.

    Articolo 45

    La sede dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e della Corte AELS (EFTA), rispettivamente, è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati AELS (EFTA).

    Articolo 46

    La responsabilità contrattuale dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in causa.

    In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni del diritto, i danni cagionati dalla medesima, o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

    Articolo 47

    I governi degli Stati AELS (EFTA), su proposta dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e previa consultazione del comitato dei membri del Parlamento degli Stati AELS (EFTA), stabiliscono di comune accordo, prima del 1° gennaio di ogni anno, un bilancio per l'anno successivo e la ripartizione delle spese fra gli Stati AELS (EFTA).

    L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) deve essere consultata prima di una decisione di modifica o emendamento alla sua proposta di bilancio.

    Articolo 48

    I governi degli Stati AELS (EFTA), su proposta della Corte AELS (EFTA) stabiliscono di comune accordo, prima del 1° gennaio di ogni anno, un bilancio per l'anno successivo e la ripartizione delle spese fra gli Stati AELS (EFTA).

    Articolo 49

    I governi degli Stati AELS (EFTA) possono, di comune intesa, salvo diverso esplicito disposto nel presente accordo, su proposta dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o dopo aver ascoltato la medesima, modificare l'accordo principale nonché i protocolli da 1 a 4, 6 e 7. Tale modifica deve essere sottoposta all'approvazione degli Stati AELS (EFTA) ed entra in vigore purché sia approvata da tutti gli Stati AELS (EFTA). Gli strumenti di accettazione sono depositati presso il governo del Regno di Svezia, che ne dà notifica a tutti gli altri Stati AELS (EFTA).

    Articolo 50

    1. Uno Stato AELS (EFTA) che si ritiri dall'accordo SEE cessa ipso facto di essere parte contraente del presente accordo il giorno dell'entrata in vigore del ritiro.

    2. Uno Stato AELS (EFTA) che acceda alla Comunità europea cessa ipso facto di essere parte contraente del presente accordo il giorno dell'entrata in vigore dell'accessione.

    3. I governi degli Stati AELS (EFTA) rimanenti decidono, di comune accordo le modifiche necessarie da apportare al presente accordo.

    Articolo 51

    Uno Stato AELS (EFTA) che acceda all'accordo SEE accede al presente accordo alle condizioni ed ai termini stabiliti di comune intesa fra gli Stati AELS (EFTA). Lo strumento di accessione è depositato presso il governo del Regno di Svezia, che ne dà notifica agli altri Stati AELS (EFTA).

    Articolo 52

    Gli Stati AELS (EFTA) comunicano all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) le misure adottate per l'attuazione del presente accordo.

    Articolo 53

    1. Il presente accordo, redatto in un unico esemplare ed autenticato in lingua inglese, è ratificato da tutte le parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive.

    Prima che il presente accordo entri in vigore, deve essere redatto ed autenticato anche in lingua finlandese, in lingua francese, in lingua islandese, in lingua italiana, in lingua norvegese, in lingua svedese e in lingua tedesca.

    2. Il presente accordo è depositato presso il governo del Regno di Svezia, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a tutti gli altri Stati AELS (EFTA).

    Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo del Regno di Svezia che ne darà notifica a tutti gli altri Stati AELS (EFTA).

    3. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1993, purché in tale data entri in vigore l'accordo SEE e purché siano stati depositati da tutti gli Stati AELS (EFTA) gli strumenti di ratifica del presente accordo.

    Qualora l'accordo SEE non entrasse in vigore a tale data, il presente accordo entrerà in vigore il giorno in cui entrerà in vigore l'accordo SEE ovvero quando saranno stati depositati dagli Stati AELS (EFTA) tutti gli strumenti di ratifica del presente accordo, qualunque sia la data posteriore.

    ALLEGATO I

    ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 24, SECONDO PARAGRAFO, DELL'ACCORDO FRA GLI STATI AELS (EFTA) SULL'ISTITUZIONE DI UN'AUTORITÀ DI VIGILANZA E DI UNA CORTE DI GIUSTIZIA (1)

    Notificazione antecedente dei progetti di aiuti concessi dallo Stato ed altre regole di procedura:

    1. C/252/80/p. 2: Notificazione degli aiuti concessi dagli Stati alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE; mancato rispetto dei loro obblighi da parte degli Stati membri (GU n. C 252 del 30. 9. 1980, pag. 2)

    2. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(81) 12740 del 2 ottobre 1981

    3. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(89) D/5521 del 27 aprile 1989

    4. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(87) D/5540 del 30 aprile 1989: Procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE - Termini fissati

    5. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(90) D/28091 dell'11 ottobre 1990: Aiuti concessi dagli Stati - in cui si informano gli Stati membri sulle categorie di aiuti dispensate dalla procedura di opposizione della Commissione

    6. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(91) D/4577 del 4 marzo 1991: Comunicazione agli Stati membri concernente la procedura per la notifica di progetti di aiuti e procedure applicabili quando si istituiscono aiuti in violazione delle norme dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE

    Valutazione di aiuti di importanza minore

    7. C/40/90/p. 2: Notificazione di un piano di aiuti di importanza minore (GU n. C 40 del 20. 2. 1990, pag. 2)

    Partecipazioni delle autorità pubbliche

    8. Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE alle partecipazioni delle autorità pubbliche (Bollettino delle Comunità europee n. 9-1984)

    Aiuti concessi illegalmente

    9. C/318/83/p. 3: Comunicazione della Commissione sugli aiuti concessi illegalmente (GU n. C 318 del 24. 11. 1983, pag. 3)

    Garanzie di Stato

    10. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(89) D/4328 del 5 aprile 1989

    11. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(89) D/12772 del 12 ottobre 1989

    Industria tessile e dell'abbigliamento

    12. Comunicazione della Commissione agli Stati membri sul quadro comunitario in materia di aiuti destinati all'industria tessile (SEC(71) 363 finale - luglio 1971)

    13. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(77) D/1190 del 4 febbraio 1977 e allegato (doc. SEC(77) 317, 25. 1. 1977): esame della situazione attuale riguardo agli aiuti destinati all'industria tessile e dell'abbigliamento

    Industria di fibre sintetiche

    14. C/173/89/p. 5: Comunicazione della Commissione sugli aiuti destinati alle industrie di fibre sintetiche CEE (GU n. C 173 dell'8. 7. 1989, pag. 5)

    Industria automobilistica

    15. C/123/89/p. 3: Quadro comunitario in materia di aiuti concessi dagli Sati all'industria automobilistica (GU n. C 123 del 18. 5. 1989, pag. 3)

    16. C/81/91/p. 4: Quadro comunitario in materia di aiuti di Stato concessi all'industria automobilistica (GU n. C 81 del 26. 3. 1991, pag. 4)

    Contesti sui sistemi generali di aiuti regionali

    17. 471 Y 1104: Decisione del Consiglio del 20 ottobre 1971 sui sistemi generali di aiuti regionali (GU n. C 111 del 4. 11. 1971, pag. 1)

    18. C/111/71/p. 7: Comunicazione della Commissione sulla decisione del Consiglio del 20 ottobre 1971 sui sistemi generali di aiuti regionali (GU n. C 111 del 4. 11. 1971, pag. 7)

    19. Comunicazione della Commissione al Consiglio sui sistemi generali di aiuti regionali (COM(75) 77 finale)

    20. C/31/79/p. 9: Comunicazione della Commissione sui sistemi di aiuti regionali (GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9)

    21. C/212/88/p. 2: Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali (GU n. C 212 del 12. 8. 1988, pag. 2)

    22. C/10/90/p. 8: Comunicazione della Commissione sulla revisione della Comunicazione del 3 febbraio 1979 (GU n. C 10 del 16. 1. 1990, pag. 8)

    23. C/163/90/p. 5: Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) agli aiuti regionali (GU n. C 163 del 4. 7. 1990, pag. 5)

    24. C/163/90/p. 6: Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) agli aiuti regionali (GU n. C 163 del 4. 7. 1990, pag. 6)

    Quadro comunitario sugli aiuti concessi dagli Stati in materia ambientale

    25. Lettera della Commissione agli Stati membri S/74/30.807 del 7 novembre 1974

    26. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(80) D/8287 del 7 luglio 1980

    27. Comunicazione della Commissione agli Stati membri (allegato alla lettera del 7 luglio 1980)

    28. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(87) D/3795 del 29 marzo 1987

    Quadro comunitario sugli aiuti concessi dagli Stati in materia di ricerca e sviluppo

    29. C/83/86/p. 2: Quadro comunitario per gli aiuti concessi dagli Stati in materia di ricerca e sviluppo (GU n. C 83 dell'11. 4. 1986, pag. 2)

    30. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(90) D/01620 del 5 febbraio 1990

    Norme applicabili ai progetti di aiuti generali

    31. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(79) D/10478 del 14 settembre 1979

    32. Controllo degli aiuti destinati al soccorso e alla ristrutturazione (Ottava relazione sulla politica della concorrenza, punto 228)

    Norme applicabili ai casi di accumulazione di aiuti per scopi diversi

    33. C/3/85/p. 3: Comunicazione della Commissione sul cumulo di aiuti per scopi diversi (GU n. C 3 del 5. 1. 1985, pag. 3)

    Aiuti allo sviluppo

    34. Sedicesima relazione sulla politica della concorrenza, punto 253

    35. Ventesima relazione sulla politica della concorrenza, punto 280

    Controllo degli aiuti all'industria metallurgica

    36. C/320/88/p. 3: Quadro per determinati settori dell'industria metallurgica non compresi nel trattato CECA (GU n. C 320 del 13. 12. 1988, pag. 3)

    (1) Consegue dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e dall'articolo 24 del presente accordo che, dall'entrata in vigore di detto accordo, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) è obbligata ad adottare gli atti corrispondenti a quelli elencati nel presente allegato. Per quanto attiene alle modifiche di questi atti o all'adozione di altri e futuri atti in questo settore, l'obbligo è demandato all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente alle sue competenze secondo il presente accordo.

    ALLEGATO II

    ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 25, SECONDO PARAGRAFO, DELL'ACCORDO FRA GLI STATI AELS (EFTA) SULL'ISTITUZIONE DI UN'AUTORITÀ DI VIGILANZA E DI UNA CORTE DI GIUSTIZIA (1)

    Controllo delle concentrazioni

    1. C/203/90/p. 5: Avviso della Commissione in tema di restrizioni accessorie alle concentrazioni (GU n. C 203 del 14. 8. 1990, pag. 5)

    2. C/203/90/p. 10: Avviso della Commissione in tema di operazioni di concentrazione e di cooperazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, sul controllo delle concentrazioni fra imprese (GU n. 203 del 14. 8. 1990, pag. 10)

    Accordi di trattative esclusive

    3. C/101/84/p. 2: Avviso della Commissione concernente i regolamenti della Commissione (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83 del 22 giugno 1983 sull'applicazione dell'articolo 83, paragrafo 3 del trattato alle categorie di distribuzione esclusiva e di accordi di acquisto esclusivo (GU n. C 101 del 13. 4. 1984, pag. 2)

    4. C/17/85/p. 4: Avviso della Commissione concernente il regolamento CEE) n. 123/85, del 12 dicembre 1984, sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a determinate categorie di distribuzione di autoveicoli e di accordi di servizi (GU n. C 17 del 18. 1. 1985), pag. 4)

    Altri

    5. 362 X 1224 (01): Avviso della Commissione sui contratti di rapporto esclusivo con agenti commerciali (GU n. 139 del 24. 12. 1962, pag. 2921/62)

    6. C/75/68/p. 39: Avviso della Commissione concernente gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate in materia di cooperazione fra imprese (GU n. C 75 del 29. 7. 1968, pag. 39), come rettificato dal GU n. C 84 del 28. 8. 1968, pag. 14

    7. C/111/72/p. 13: Avviso della Commissione del 21 ottobre 1972 concernente le importazioni nella Comunità di merci giapponesi incluse nell'ambito del trattato di Roma (GU n. C 111 del 21. 10. 1972, pag. 13)

    8. C/1/79/p. 2: Avviso della Commissione del 18 dicembre 1978 concernente la valutazione di determinati accordi di subappalto in relazione all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE (GU n. C 1 del 3. 1. 1979, pag. 2)

    9. C/231/86/p. 2: Avviso della Commissione su accordi di importanza minore non inclusi nell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato istitutivo della Comunità economica europea (GU n. C 231 del 12. 9. 1986, pag. 2)

    10. C/233/91/p. 2: Orientamenti sull'applicazione delle regole di concorrenza nel settore delle telecomunicazioni (GU n. C 233 del 6. 9. 1991, pag. 2)

    (1) Dagli articoli 5, paragrafo 2, lettera b) e 25 del presente accordo consegue che, dal momento dell'entrata in vigore del presente accordo, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) è obbligata ad adottare gli atti corrispondenti a quelli elencati nel presente allegato. Per quanto attiene alle modifiche di questi atti o all'adozione di altri e futuri atti in questo settore, l'obbligo è demandato all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in conformità della sua competenza secondo il presente accordo.

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