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Document C2012/214/09

    Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche dei paesi dell’America centrale

    GU C 214 del 20.7.2012, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.7.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 214/13


    AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

    Indicazioni geografiche dei paesi dell’America centrale

    2012/C 214/09

    Si sono conclusi i negoziati per un accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra. In questo contesto, viene esaminata la possibilità di tutelare nell’Unione europea, in quanto indicazioni geografiche, le denominazioni di seguito elencate.

    La Commissione invita ogni Stato membro o paese terzo, od ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo, ad opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata (1).

    Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di due mesi dalla data della presente pubblicazione e devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:

    AGRI-B1@ec.europa.eu

    Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrino che la denominazione di cui si propone la protezione:

    1)

    è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

    2)

    è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già protetta nell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2) o del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (3), oppure è contenuta in accordi conclusi dall’Unione europea con uno dei seguenti paesi:

    Repubblica di Albania: decisione 2006/580/CE del Consiglio, del 12 giugno 2006, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (4) (protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato),

    Bosnia-Erzegovina: decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (5) (protocollo n. 7),

    Canada: decisione 2004/91/CE del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose (6),

    Repubblica del Cile: decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (7), in particolare l’articolo 90 che istituisce l’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e aromatizzate,

    Croazia: decisione 2001/918/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (8),

    Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: decisione 2001/916/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (9),

    Messico: decisione 97/361/CE del Consiglio, del 27 maggio 1997, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (10),

    Montenegro: decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (11),

    Sud Africa: decisione 2002/52/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Sud Africa sugli scambi di bevande spiritose (12),

    Svizzera: decisione 2002/309/CE del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (13), in particolare l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli,

    allegato 7, così come modificato dalla decisione n. 1/2012 del Comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 3 maggio 2012 (14),

    allegato 8, così come modificato dalla decisione n. 2/2012 del Comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 3 maggio 2012 (15),

    Svizzera: decisione del Consiglio del 20 ottobre 2011 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (16),

    Georgia: decisione 2012/164/UE del Consiglio, del 14 febbraio 2012, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (17),

    Corea: decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (18);

    3)

    tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

    4)

    danneggia l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;

    5)

    è da considerarsi generica in base alle informazioni fornite.

    I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione europea che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. La tutela definitiva delle denominazioni in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.

    Il presente avviso non pregiudica la possibilità di inoltrare domanda di registrazione di denominazioni trasmesse da Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras o Panama ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 510/2006 o dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008.

    Elenco delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose e i prodotti agricoli e alimentari  (19)

    Classe di prodotto

    Denominazione registrata in Costa Rica

    Frutta

    Banano de Costa Rica

    Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato: caffè

    Café de Costa Rica


    Classe di prodotto

    Denominazione registrata in El Salvador

    Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato: caffè

    Café Apaneca-Ilamapetec

    Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato: estratti di piante

    Bálsamo de El Salvador


    Classe di prodotto

    Denominazione registrata in Guatemala

    Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato: caffè

    Café Antigua

    Bevanda spiritosa

    Ron de Guatemala


    Classe di prodotto

    Denominazione registrata in Honduras

    Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato: caffè

    Cafés del Occidente Hondureño/Honduras Western Coffee

    Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato: caffè

    Café de Marcala


    Classe di prodotto

    Denominazione registrata in Panama

    Bevanda spiritosa

    Seco de Panamá


    (1)  La procedura di opposizione nell’ambito della presente consultazione pubblica riguardo all’indicazione geografica «Ron de Guatemala» non osta all’opposizione contro la registrazione di detta denominazione a norma del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, pubblicata nella GU C 168 del 14.6.2012, pag. 9.

    (2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    (3)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

    (4)  GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 1.

    (5)  GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.

    (6)  GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1.

    (7)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.

    (8)  GU L 342 del 27.12.2001, pag. 42.

    (9)  GU L 342 del 27.12.2001, pag. 6.

    (10)  GU L 152 dell’11.6.1997, pag. 15.

    (11)  GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.

    (12)  GU L 28 del 30.1.2002, pag. 112.

    (13)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

    (14)  GU L 155 del 15.6.2012, pag. 1.

    (15)  GU L 155 del 15.6.2012, pag. 99.

    (16)  GU L 297 del 16.11.2011, pag. 1.

    (17)  GU L 93 del 30.3.2012, pag. 1.

    (18)  GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1.

    (19)  Basato sulle informazioni trasmesse dalle autorità dei paesi dell’America centrale nel quadro dei negoziati.


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