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Document C2007/283/20

    Causa C-398/07 P: Ricorso proposto il 28 agosto 2007 dalla Waterfood Wedgwood plc avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 giugno 2007 , causa T-105/05, Assembled Investments (Proprietary) Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

    GU C 283 del 24.11.2007, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.11.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 283/12


    Ricorso proposto il 28 agosto 2007 dalla Waterfood Wedgwood plc avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 giugno 2007, causa T-105/05, Assembled Investments (Proprietary) Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

    (Causa C-398/07 P)

    (2007/C 283/20)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Waterfood Wedgwood plc (rappresentante: J. Pagenberg, Rechtsanwalt)

    Altre parti nel procedimento: Assembled Investments (Proprietary) Ltd, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 12 giugno 2007, causa T-105/05;

    rinviare il caso al Tribunale di primo grado;

    condannare l'UAMI e l'Assembled Investments alle spese del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento comunitario sui marchi (1) in quanto ha applicato criteri normativi errati per stabilire che i beni configgenti non sono simili.

    La ricorrente sostiene anche che il Tribunale di primo grado ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento comunitario sui marchi ritenendo al punto 34 della sua sentenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla commissione di ricorso, che i consumatori non considererebbero i rispettivi beni come simili, senza alcuna base probatoria per tale constatazione, la quale è quindi basata su una distorsione dei fatti.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


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