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Document C2007/183/13

    Causa C-428/05: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 21 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Firma Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Restituzioni all'esportazione — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Nozione di pagamento indebito di una restituzione — Pagamento della restituzione sulla base di una documentazione incompleta — Possibilità di completare la pratica di restituzione dopo la scadenza dei termini di cui agli artt. 47, n. 2, e 48, n. 2, lett. a), di detto regolamento nell'ambito di una procedura di rimborso proposta successivamente)

    GU C 183 del 4.8.2007, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.8.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 183/8


    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 21 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Firma Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

    (Causa C-428/05) (1)

    (Restituzioni all'esportazione - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Nozione di «pagamento indebito di una restituzione» - Pagamento della restituzione sulla base di una documentazione incompleta - Possibilità di completare la pratica di restituzione dopo la scadenza dei termini di cui agli artt. 47, n. 2, e 48, n. 2, lett. a), di detto regolamento nell'ambito di una procedura di rimborso proposta successivamente)

    (2007/C 183/13)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Finanzgericht Hamburg

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Firma Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export

    Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione degli artt. 11, n. 3, primo comma, prima frase, 47, n. 2, e 48, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1997, n. 495 (GU L 77, pag. 12) — Nozione di «pagamento indebito di una restituzione» — Ripetizione delle restituzioni concesse su presentazione di un documento di trasporto incompleto, mentre il documento debitamente compilato è stato prodotto solo dopo la scadenza dei termini.

    Dispositivo

    Una restituzione all'esportazione non può essere qualificata come «indebitamente versata» ai sensi dell'art. 11, n. 3, primo comma, prima frase, del regolamento (CEE) della Commissione del 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento della Commissione 17 marzo 1998, n. 604, nell'ipotesi in cui il beneficiario, nell'ambito di una procedura di rimborso di detta restituzione, presenti le prove necessarie a giustificazione del proprio diritto a questa restituzione. Spetta alle autorità nazionali competenti fissare un termine ragionevole che permetta al detto beneficiario di presentare tali prove.


    (1)  GU C 36 dell'11.2.2006.


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