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Document C2007/117/39
Case T-83/07: Action brought on 14 March 2007 — Kliq Reïntegratie (in liquidation) v Commission
Causa T-83/07: Ricorso proposto il 14 marzo 2007 — Kliq Reïntergratie (in stato di fallimento)/Commissione
Causa T-83/07: Ricorso proposto il 14 marzo 2007 — Kliq Reïntergratie (in stato di fallimento)/Commissione
GU C 117 del 26.5.2007, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 117 del 26.5.2007, p. 24–24
(MT)
26.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 117/25 |
Ricorso proposto il 14 marzo 2007 — Kliq Reïntergratie (in stato di fallimento)/Commissione
(Causa T-83/07)
(2007/C 117/39)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: sig. Dr. Jean Leon Marcel Groenewegen nella sua qualità di curatore fallimentare della società a responsabilità limitata Kliq Reïntergratie B.V. (Amersfoort, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. van der Wal e T. Boesman, avv.ti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione 19 luglio 2006 nel procedimento C-30/2005; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente impugna la decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/939/CE, relativa alla misura di aiuto di Stato notificata dai Paesi Bassi in favore della KG Holding NV (1).
Il progetto di aiuto riguardava un aiuto per la ristrutturazione che i Paesi Bassi volevano concedere alla KG Holding NV sotto forma di trasformazione in capitale azionario del prestito di salvataggio anteriormente autorizzato e dei relativi interessi addebitati. Nella decisione impugnata la Commissione dichiara che l'aiuto di Stato, sotto forma di aiuto alla ristrutturazione, è incompatibile con il mercato comune.
La Commissione decide del pari che i Paesi Bassi devono chiedere alla KG Holding NV e alla Kliq NV la restituzione della parte dell'aiuto che come prestito di salvataggio è stato ceduto dalla KG Holding NV alla società controllata Kliq NV e che è stato trasformato in capitale azionario, e che i Paesi Bassi, in quanto creditori nel procedimento di fallimento, devono registrare presso il curatore il loro credito nei confronti della KG Holding NV e/o Kliq Reïntergratie.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce, in primo luogo, che la Commissione ha effettuato vari errori di valutazione, di modo che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata e viola l'art. 87 CE, n. 1. La Commissione avrebbe in particolare deciso indebitamente che i Paesi Bassi devono registrare nella procedura fallimentare presso il curatore il loro credito nei confronti della KG Holding e della Kliq Reïntergratie per l'importo di 35,75 milioni di EUR.
La ricorrente adduce al riguardo che i Paesi Bassi non vantano alcun credito nei confronti della Kliq Reïntergratie. La Kliq Reïntergratie non è inoltre una società beneficiaria dell'aiuto e non è neanche considerata come tale dalla Commissione nella decisione impugnata. Non vi sarebbe stato pertanto alcun fondamento per una ripetizione da parte dei Paesi Bassi a carico della Kliq Reïntergratie o per l'applicazione alla Kliq Reïntergratie, in particolare, del punto 23, sub d), degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2).
Non sarebbe del pari chiaro se nella decisione impugnata la Commissione stabilisca quanto alla KG che si tratta di un aiuto illecito per l'importo di 35,75 milioni di EUR che i Paesi Bassi devono ripetere, o se si tratti di un aiuto di salvataggio che la Commissione autorizza nella decisione impugnata, in base al punto 23, lett. b), degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (3). Inoltre la Commissione, nella sua decisione 16 dicembre 2003 (4), avrebbe approvato che tale importo sarebbe stato destinato al finanziamento del licenziamento dei membri del personale e al riscatto dei contratti superflui della Kliq Reïntergratie, e che la Kliq Reïntergratie sarebbe stata successivamente liquidata.
In secondo luogo, la Commissione avrebbe indebitamente omesso di dichiarare che l'asserito aiuto avrebbe potuto influire negativamente sulla concorrenza e sugli scambi commerciali fra gli Stati membri, o quanto meno le considerazioni della Commissione al riguardo non sarebbero sufficientemente motivate.
In terzo luogo, la Commissione avrebbe indebitamente stabilito che si deve ripetere l'asserito aiuto ammontante a 35,75 milioni di EUR dalla KG Holding e/o dalla Kliq Reïntergratie mediante registrazione dei detti crediti nei procedimenti di fallimento. A causa del fallimento della KG Holding, Kliq Reïntergratie e della Kliq BV, il recupero degli importi dell'asserito aiuto sarebbe ormai impossibile e, in ogni caso, divenuto privo di senso, in quanto il recupero mediante registrazione nel fallimento delle summenzionate società non è necessario, ed è persino del tutto superfluo per porre fine all'alterazione della concorrenza.
In quarto luogo, la Commissione avrebbe dichiarato indebitamente e stabilito illecitamente su un'agevolazione di credito di 17 milioni di EUR, posta a disposizione su un conto corrente, che già all'atto della creazione della KG Holding era stata posta a disposizione dai Paesi Bassi alla KG Holding, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato, e che non formava parte dell'aiuto esaminato nella decisione impugnata.
(1) GU L 366, pag. 40.
(4) Misura di aiuto di Stato n. 510/2003 — aiuto di salvataggio concesso alla Kliq Holding NV (GU 2004, C 33, pag. 8).