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Document C2007/117/17

Causa C-132/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel Brussel (Belgio) il 5 marzo 2007 — Beecham Group plc, SmithKline Beecham plc, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV and GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV/Andacon NV

GU C 117 del 26.5.2007, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 117 del 26.5.2007, p. 9–10 (MT)

26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel Brussel (Belgio) il 5 marzo 2007 — Beecham Group plc, SmithKline Beecham plc, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV and GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV/Andacon NV

(Causa C-132/07)

(2007/C 117/17)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van Koophandel te Brussel

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Beecham Group plc, SmithKline Beecham plc, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV

Convenuta: N.V. Andacon

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 9, n. 1, del regolamento n. 1891/04 (1) debba essere interpretato nel senso che è fatto divieto all'autorità o all'ufficio doganale competente di (far) effettuare una notifica, ai sensi dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 1383/03 (2), o un'ispezione, ai sensi dell'art. 9, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1383/03, fintantoché la richiesta di intervento inoltrata prima del 1o luglio 2004 non sia perfezionata con la dichiarazione prevista dall'art. 6 del regolamento n. 1383/03. In altri termini, se la menzionata dichiarazione costituisca un requisito formale perché la richiesta di intervento continui a produrre i suoi effetti.

2)

Se l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1383/03 debba essere interpretato nel senso che esso consentiva alla dogana di Anversa di presentare al titolare del marchio sei campioni di prodotti per poter stabilire se si trattasse o meno di merci contraffatte, posto che siffatta presentazione del campione non può essere assimilata ad un'ispezione accurata ai sensi dell'art. 9, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1383/03. In caso affermativo, se siffatta presentazione dovesse avere luogo entro il termine di tre giorni lavorativi, previsto dall'art. 4, n. 1, del regolamento.

3)

Se il regolamento n. 1383/03 osti a che funzionari della dogana belga forniscano informazioni, acquisite nel contesto dell'esecuzione del regolamento, al di fuori dei canali previsti dal regolamento — si pensi, tra l'altro, all'art. 9, n. 2, e all'art. 9, n. 3, primo comma, del regolamento — ad esempio nel contesto di un'escussione di testi o di una produzione di documenti richieste da tribunali belgi.

4)

Se il regolamento n. 1383/03 osti a che informazioni, ottenute in applicazione degli artt. 4, n. 2 (v. questione n. 2), e 9, nn. 2 e 3, diverse da quelle previste dall'art. 9, n. 3, primo comma, o in esecuzione di un'escussione di testi o di una produzione di documenti ordinate dal giudice belga (v. questione n. 3), vengano utilizzate nell'ambito di un procedimento non inteso ad accertare la contraffazione di merci, ad esempio nel contesto di un procedimento volto ad ostacolare le importazioni parallele.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 21 ottobre 2004, n. 1891, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/03 del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 328, pag. 16).

(2)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.


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