Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/082/105

    Causa T-48/07: Ricorso presentato il 21 febbraio 2007 — Ratiopharm/UAMI (BioGeneriX)

    GU C 82 del 14.4.2007, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.4.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 82/50


    Ricorso presentato il 21 febbraio 2007 — Ratiopharm/UAMI (BioGeneriX)

    (Causa T-48/07)

    (2007/C 82/105)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Ratiopharm GmbH (Ulm, Germania) (Rappresentante: avv. S. Völker)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 20 dicembre 2006 nella pratica R1048/2004-4 con riferimento alla domanda di marchio comunitario n. 002603124;

    condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «BioGeneriX »per beni delle classi 1 e 5 (domanda n. 2 603 124).

    Decisione dell'esaminatore: parziale rigetto della domanda.

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto il marchio depositato presenterebbe il carattere distintivo minimo richiesto e non sarebbe soggetto ad alcun obbligo di riserva.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


    Top