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Document C2007/056/08
Case C-229/05 P: Judgment of the Court (First Chamber) of 18 January 2007 — Osman Ocalan, on behalf of the Kurdistan Workers' Party (PKK), Serif Vanly, on behalf of the Kurdistan National Congress (KNK) v Council of the European Union, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Commission of the European Communities (Appeal — Specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism — Action for annulment — Admissibility)
Causa C-229/05 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 gennaio 2007 — Osman Ocalan, per conto del Kurdistan Workers' Party (PKK), Serif Vanly, per conto del Kurdistan National Congress (KNK)/Consiglio dell'Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo — Ricorso di annullamento — Ricevibilità)
Causa C-229/05 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 gennaio 2007 — Osman Ocalan, per conto del Kurdistan Workers' Party (PKK), Serif Vanly, per conto del Kurdistan National Congress (KNK)/Consiglio dell'Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo — Ricorso di annullamento — Ricevibilità)
GU C 56 del 10.3.2007, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 gennaio 2007 — Osman Ocalan, per conto del Kurdistan Workers' Party (PKK), Serif Vanly, per conto del Kurdistan National Congress (KNK)/Consiglio dell'Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione delle Comunità europee
(Causa C-229/05 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo - Ricorso di annullamento - Ricevibilità)
(2007/C 56/08)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Osman Ocalan, per conto del Kurdistan Workers' Party (PKK), Serif Vanly, per conto del Kurdistan National Congress (KNK) (rappresentanti: M. Muller QC, E. Grieves e P. Moser, Barristers, J.G. Peirce, Solicitor)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan e M. Bishop, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: R. Caudwell, agente), Commissione delle Comunità europee
Oggetto
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 15 febbraio 2005 nella causa T-229/02, Kurdistan Workers' Party (PKK) e Kurdistan National Congress (KNK) contro Consiglio dell'Unione Europea, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso volto all'annullamento della decisione del Consiglio 2 maggio 2002, 2002/334/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 116, pag. 33) — Capacità e legittimazione ad agire
Dispositivo
1) |
L'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 febbraio 2005, causa T-229/02, PKK e KNK/Consiglio, è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso del sig. Osman Ocalan per conto del Kurdistan Workers'Party (PKK). |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
Il sig. Serif Vanly, agente per conto del Kurdistan National Congress (KNK), è condannato alle spese dell'impugnazione dallo stesso proposta. |
4) |
Il ricorso del sig. Osman Ocalan per conto del PKK è irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione del Consiglio 2 maggio 2002, 2002/334/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2001/927/CE. |
5) |
Il ricorso del sig. Osman Ocalan per conto del PKK è ricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/460/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/334/CE. La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee per la pronuncia sul merito. |
6) |
La decisione sulle spese del sig. Osman Ocalan per conto del PKK è riservata. |