EUR-Lex Rochtain ar dhlí an Aontais Eorpaigh

Fill ar leathanach baile EUR-Lex

Is sliocht ón suíomh gréasáin EUR-Lex atá sa doiciméad seo

Doiciméad C2007/020/01

Causa C-455/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 14 novembre 2006 — Heemskerk BV e BV già Firma Schaap/Productschap Vee e Vlees

GU C 20 del 27.1.2007, lch. 2-2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU C 20 del 27.1.2007, lch. 1-1 (BG, RO)

27.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 20/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 14 novembre 2006 — Heemskerk BV e BV già Firma Schaap/Productschap Vee e Vlees

(Causa C-455/06)

(2007/C 20/02)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Heemskerk BV e BV già Firma Schaap

Convenuto: Productschap Vee e Vlees

Questioni pregiudiziali

1 a)

Se un'autorità amministrativa abbia la facoltà di decidere, in contrasto con la dichiarazione del veterinario ufficiale ai sensi dell'art. 2, n. 2, del regolamento (CE) n. 615/98 (1), che il trasporto degli animali a cui siffatta dichiarazione si riferisce non è conforme ai requisiti prescritti dal disposto della direttiva 91/628/CEE (2).

1 b)

In caso di soluzione affermativa della questione 1 a:

se il diritto comunitario assoggetti a limiti specifici l'esercizio di tale potere da parte dell'autorità amministrativa ed, eventualmente, quali siano questi limiti.

2)

In caso di soluzione affermativa della questione 1:

se un organo amministrativo di uno Stato membro, nell'ambito della valutazione se esista un diritto alla restituzione, ad esempio come previsto dal regolamento (CE) n. 800/1999 (3), debba risolvere la questione se un trasporto di animali vivi sia conforme alle disposizioni comunitarie in materia di benessere degli animali alla luce dei requisiti imposti nello Stato membro oppure di quelli imposti dallo Stato di bandiera della nave con cui gli animali vivi vengono trasportati e che ha rilasciato un'autorizzazione per tale nave.

3)

Se il diritto comunitario imponga un esame d'ufficio — ossia un esame di motivi che esorbitano dall'oggetto fondamentale delle liti — di motivi ricavati dai regolamenti (CE) n. 1254/1999 (4) e 800/1999.

4)

Se l'inciso «conformità con le disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali», di cui all'art. 33, n. 9, del regolamento (CE) n. 1254/1999 debba essere inteso nel senso che, ove venga accertato che una nave durante il trasporto di animali vivi era talmente carica da eccedere il carico consentito per la nave stessa in forza delle rilevanti norme relative al benessere degli animali, la difformità rispetto alle disposizioni comunitarie relative al benessere degli animali riguardi solo il numero degli animali per cui è stato superato il carico consentito, oppure tutti gli animali vivi trasportati.

5)

Se l'efficace applicazione del diritto comunitario comporti che, a causa della verifica d'ufficio alla luce delle disposizioni comunitarie, si deroghi al principio — ancorato nel diritto processuale olandese — secondo cui l'impugnazione di una decisione non può mettere chi esercita questo diritto in una posizione più sfavorevole di quella in cui si sarebbe trovato se non avesse proceduto ad impugnazione.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag. 19).

(2)  Direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11).

(4)  Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21).


Barr