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Document C2006/331/18

    Causa C-257/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica austriaca (Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Obbligo di stabilimento nel territorio nazionale per poter esercitare un'attività di prestazione di servizi di ispezione delle caldaie e delle apparecchiature con sistemi a pressione)

    GU C 331 del 30.12.2006, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 331/11


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica austriaca

    (Causa C-257/05) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Violazione dell'art. 49 CE - Libera prestazione dei servizi - Obbligo di stabilimento nel territorio nazionale per poter esercitare un'attività di prestazione di servizi di ispezione delle caldaie e delle apparecchiature con sistemi a pressione)

    (2006/C 331/18)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e W. Bogensberger, agenti)

    Convenuta: Repubblica austriaca (rappresentante: E. Riedl, agente)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Obbligo previsto dalla normativa nazionale di avere la sede della società od una sede stabile nel territorio nazionale per poter esercitare un'attività di prestazione di servizi di ispezione delle caldaie e delle apparecchiature con sistemi a pressione («Kesselprüfstelle»)

    Dispositivo

    1)

    La Repubblica austriaca, prevedendo all'art. 21, n. 4, della Legge federale sulle misure di sicurezza relative alle caldaie a vapore, ai recipienti a pressione, ai recipienti per il trasporto di gas e alle condotte [Bundesgesetz über Sicherheitsmaßnahmen für Dampfkessel, Druckbehälter, Versandbehälter und Rohrleitungen (Kesselgesetz)], che soltanto i richiedenti stabiliti in Austria possono essere abilitati come organismi verificatori delle caldaie, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 49 CE.

    2)

    La Repubblica austriaca è condannata alle spese.


    (1)  GU C 217 del 3.9.2005.


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