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Document C2006/331/12

Causa C-97/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 dicembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt — Germania) — Mohamed Gattoussi/Stadt Rüsselsheim (Accordo euromediterraneo — Lavoratore tunisino autorizzato a soggiornare in uno Stato membro e ad esercitarvi un'attività lavorativa — Principio di non discriminazione quanto alle condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento — Riduzione della durata di validità del permesso di soggiorno)

GU C 331 del 30.12.2006, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 dicembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt — Germania) — Mohamed Gattoussi/Stadt Rüsselsheim

(Causa C-97/05) (1)

(Accordo euromediterraneo - Lavoratore tunisino autorizzato a soggiornare in uno Stato membro e ad esercitarvi un'attività lavorativa - Principio di non discriminazione quanto alle condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento - Riduzione della durata di validità del permesso di soggiorno)

(2006/C 331/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Darmstadt

Parti nella causa principale

Ricorrente: Mohamed Gattoussi

Convenuto: Stadt Rüsselsheim

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Darmstadt — Interpretazione dell'art. 64 dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (GU 1998, L 97, pag. 2) — Lavoratore di nazionalità tunisina occupato in uno Stato membro — Parità di trattamento quanto alle condizioni di lavoro e di retribuzione — Limitazione della durata del permesso di soggiorno comportante la fine dell'impiego del lavoratore

Dispositivo

L'art. 64, n. 1, dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1995 e approvato, a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con la decisione del Consiglio e della Commissione 26 gennaio 1998, 98/238/CE, CECA, dev'essere interpretato nel senso che esso è idoneo a produrre effetti sul diritto di soggiorno di un cittadino tunisino nel territorio di uno Stato membro, qualora il detto cittadino sia stato regolarmente autorizzato da tale Stato ad esercitare nel territorio del medesimo un'attività lavorativa per un periodo eccedente la durata della sua autorizzazione di soggiorno.


(1)  GU C 106 del 30.4.2005.


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