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Document C2006/326/128

Causa T-299/06: Ricorso presentato il 25 ottobre 2006 — Leclercq/Commissione

GU C 326 del 30.12.2006, p. 59–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/59


Ricorso presentato il 25 ottobre 2006 — Leclercq/Commissione

(Causa T-299/06)

(2006/C 326/128)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sylvie Leclercq (Rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare ricevibile il ricorso in esame;

annullare la decisione della Commissione 27 luglio 2006, nella parte in cui nega alla ricorrente l'accesso ai documenti della Commissione richiesto;

condannare la convenuta alle spese;

condannare la convenuta, a titolo di responsabilità extracontrattuale, al pagamento di EUR 50 al giorno a decorrere dalla data della decisione controversa.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso in esame, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione 27 luglio 2006, adottata dal Segretario generale della Commissione, che respinge la sua domanda confermativa di accesso ad un estratto delle banche dati contenenti informazioni relative agli agenti della Commissione. Il rifiuto addotto dalla Commissione è motivato con il fatto che la domanda eccedeva l'ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001 (1) in quanto, nel caso di specie, non si trattava di una domanda di accesso ad un documento esistente detenuto dall'istituzione ai sensi del detto regolamento.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere due motivi. Il primo verte sulla violazione dell'art. 3, lett. a), del regolamento n. 1049/2001, in quanto, nella decisione impugnata, la Commissione esclude dalla nozione di documento una banca dati. La ricorrente afferma che la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione effettuando una esclusione non prevista dal regolamento che sarebbe in contrasto con l'interpretazione estensiva di cui, a suo avviso, dovrebbe essere oggetto la nozione di documento ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

Il secondo motivo verte sulla violazione dell'art. 4 del regolamento n. 1049/2001 e sull'obbligo di motivazione, dato che nella decisione impugnata la Commissione non avrebbe indicato sotto che profilo la divulgazione del documento richiesto arrechi danno ad un interesse pubblico o privato e possa quindi essere rifiutata sul fondamento di una delle eccezioni di cui all'art. 4 del regolamento.

La ricorrente afferma che il comportamento della Commissione, asseritamente illegittimo, in quanto contrario al regolamento n. 1049/2001, farebbe sorgere la sua responsabilità extracontrattuale in forza dell'art. 288, secondo comma, CE. Essa richiede pertanto di essere risarcita dei danni finanziario e morale che siffatto comportamento della Commissione le avrebbe cagionato.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


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