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Document C2006/310/43

    Causa T-291/06: Ricorso presentato il 18 ottobre 2006 — Operator ARP/Commissione

    GU C 310 del 16.12.2006, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    16.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 310/22


    Ricorso presentato il 18 ottobre 2006 — Operator ARP/Commissione

    (Causa T-291/06)

    (2006/C 310/43)

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente:«Operator ARP» Sp. z o.o. (Rappresentante: avv. J. Szymanowska)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede di:

    annullare parzialmente la decisione della Commissione 5 luglio 2005 sugli aiuti di Stato n. C 20/04 (ex NN 25/05) a favore della Huta Częstochowa S.A., cioè, in particolare l'art. 3, n. 2, relativamente all'obbligo della Polonia di adottare tutte le misure necessarie al recupero da parte dell'Operator Sp. z o.o. dell'aiuto di Stato concesso alla Huta Częstochowa S.A. in maniera non conforme al mercato comune;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 5 luglio 2005 relativa all'aiuto di Stato n. C 20/04 (ex NN 25/05) che all'art. 3, n. 1, dichiara incompatibile col mercato comune l'aiuto accordato dalla Polonia alla Huta «Częstochowa» S.A. per il periodo dal 1994 al maggio 2002 sotto forma di aiuto al funzionamento ed aiuto diretto alla ristrutturazione delle maestranze. La decisione è stata notificata alla ricorrente il 21 agosto 2006. All'art. 3, n. 2, della decisione impugnata la Commissione ordinava alla Polonia di adottare le misure necessarie affinché le imprese menzionate in tale articolo, ivi compresa la ricorrente, restituiscano l'aiuto illegittimamente accordato. In conformità della decisione tutte le imprese menzionate in tale disposizione sono responsabili in solido per il rimborso dell'aiuto in parola, il che deve aver luogo senza indugio e conformemente al diritto processuale nazionale. Gli interessi vanno calcolati per l'intero periodo dalla data di concessione dell'aiuto sino a quella del suo effettivo recupero a norma delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) della Commissione n. 794/2004 (1).

    La ricorrente chiede l'annullamento della decisione indicata facendo valere di non essere beneficiaria dell'aiuto accordato alla Huta Częstochowa S.A. per il periodo 1997-2002 e con ciò stesso di non essere debitrice responsabile in solido del rimborso di tale aiuto il che implica, ad avviso della ricorrente, che non è giustificato l'obbligo imposto alla Polonia di adottare tutte le misure necessarie alla restituzione di tale aiuto da parte della ricorrente.

    A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

    violazione dei diritti della difesa attraverso l'infrazione all'art. 88 del Trattato CE a causa della carente osservanza dell'obbligo di consentire alle parti interessate la presentazione di osservazioni nel contesto di un procedimento formale di istruzione in rapporto all'aiuto di cui trattasi. La ricorrente asserisce che, in quanto non ha partecipato al procedimento formale di istruzione condotto dalla Commissione, non ha avuto la possibilità di presentare osservazioni o argomenti legali nel contesto di tale procedimento, il che avrebbe portato a suo parere ad un diverso apprezzamento da parte della Commissione quanto alla definizione della cerchia di beneficiari dell'aiuto (esclusione dalla suddetta cerchia dell'«Operator» Sp. z o.o.);

    infrazione all'art. 253 del trattato CE, in altri termini difetto di una motivazione adeguata della decisione. La ricorrente fa valere che la motivazione della decisione, nella parte in cui constata che essa è beneficiaria dell'aiuto, è laconica e incoerente poiché la Commissione, nel motivare la decisione, non tratta la ricorrente quale soggetto che va considerato beneficiario dell'aiuto, designandola però in pari tempo nel dispositivo quale soggetto obbligato al suo rimborso. La ricorrente fa inoltre valere che la decisione impugnata non chiarisce le circostanze di fatto riguardanti l'aiuto accordato alla Huta Częstochowa S.A, secondo la decisione stessa incompatibile col mercato comune, in particolare non contiene, nel contesto dell'ampliamento della cerchia dei beneficiari, un esame della gestione dell'eventuale trasferimento dei vantaggi risultanti dall'aiuto ottenuto a favore dei soggetti che hanno rilevato gli attivi e gli obblighi della Huta Częstochowa.

    interpretazione carente degli artt. 87 e 88 del trattato CE nonché dell'art. 14 del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999 (2), a causa della constatazione che la ricorrente è beneficiaria dell'aiuto. Essa fa valere che la Commissione, considerandola beneficiaria dell'aiuto, ha superato i limiti del suo potere discrezionale, giacché la ricorrente non fa parte dei soggetti che di fatto hanno tratto vantaggio dall'aiuto stesso;

    violazione dei principi di certezza del diritto e proporzionalità a causa della designazione della ricorrente quale soggetto obbligato al rimborso dell'aiuto ritenuto incompatibile col mercato comune sebbene non ne sia stata di fatto uno dei beneficiari.


    (1)  Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 794, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 140, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante disposizioni dettagliate di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).


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