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Document C2006/294/50
Case C-394/06: Action brought on 22 September 2006 — Commission of the European Communities v Italian Republic
Causa C-394/06: Ricorso presentato il 22 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
Causa C-394/06: Ricorso presentato il 22 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
GU C 294 del 2.12.2006, p. 28–29
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/28 |
Ricorso presentato il 22 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-394/06)
(2006/C 294/50)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e D. Recchia, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
— |
Non avendo presentato, anteriormente al 1o luglio 2005, una relazione nazionale annuale sulla promozione dei biocarburanti comprendente tutti gli elementi previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/30/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dalla summenzionata disposizione; |
— |
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la presentazione della relazione nazionale annuale sulla promozione dei biocarburanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/30/CE, è scaduto il 1o luglio 2005.
La Repubblica italiana sostiene di aver comunicato alla Commissione in data 14 luglio 2006 una relazione conforme a quanto previsto dalla direttiva.
Tuttavia, ad avviso della Commissione, tale relazione non è completa perché non vi è menzione alcuna delle risorse nazionali assegnate alla produzione di biomassa per usi energetici diversi dai trasporti, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva.
(1) GU L 123, p. 42