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Document C2006/294/11
Case C-290/04: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 3 October 2006 (reference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany)) — FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH v Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel (Article 59 of the EEC Treaty (later Article 59 of the EC Treaty, now, after amendment, Article 49 EC) and Article 60 of the EEC Treaty (later Article 60 of the EC Treaty, now Article 50 EC) — Tax legislation — Income tax — Provision of services by a non-resident in the context of artistic performances — Principle of retention of tax at source — Provider of services not possessing the nationality of a Member State)
Causa C-290/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 ottobre 2003 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, Germania) — FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH/Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel (Artt. 59 del Trattato CEE (divenuto art. 59 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato CEE (divenuto art. 60 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 50 CE) — Legislazione fiscale — Imposta sul reddito — Prestazione di servizi svolta da un non residente nell'ambito di spettacoli artistici — Principio della ritenuta dell'imposta alla fonte — Prestatore di servizi non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro)
Causa C-290/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 ottobre 2003 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, Germania) — FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH/Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel (Artt. 59 del Trattato CEE (divenuto art. 59 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato CEE (divenuto art. 60 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 50 CE) — Legislazione fiscale — Imposta sul reddito — Prestazione di servizi svolta da un non residente nell'ambito di spettacoli artistici — Principio della ritenuta dell'imposta alla fonte — Prestatore di servizi non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro)
GU C 294 del 2.12.2006, p. 7–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 ottobre 2003 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, Germania) — FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH/Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel
(Causa C-290/04) (1)
(Artt. 59 del Trattato CEE (divenuto art. 59 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato CEE (divenuto art. 60 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 50 CE) - Legislazione fiscale - Imposta sul reddito - Prestazione di servizi svolta da un non residente nell'ambito di spettacoli artistici - Principio della ritenuta dell'imposta alla fonte - Prestatore di servizi non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro)
(2006/C 294/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti nella causa principale
Ricorrente: FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH
Convenuto: Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione degli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato CE (divenuto art. 50 CE) — Normativa nazionale in materia di imposta sul reddito, secondo la quale il destinatario di un servizio residente deve procedere alla trattenuta alla fonte dell'imposta sui compensi versati a un prestatore di servizi non residente
Dispositivo
1) |
Gli artt. 59 e 60 del Trattato CEE e devono essere interpretati nel senso che essi non ostano:
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2) |
Gli artt. 59 e 60 del Trattato CEE e devono essere interpretati nel senso che essi:
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3) |
L'art. 59 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a favore di un prestatore di servizi cittadino di uno Stato terzo. |