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Document C2006/294/11

Causa C-290/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 ottobre 2003 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, Germania) — FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH/Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel (Artt. 59 del Trattato CEE (divenuto art. 59 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato CEE (divenuto art. 60 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 50 CE) — Legislazione fiscale — Imposta sul reddito — Prestazione di servizi svolta da un non residente nell'ambito di spettacoli artistici — Principio della ritenuta dell'imposta alla fonte — Prestatore di servizi non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro)

GU C 294 del 2.12.2006, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 294/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 ottobre 2003 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, Germania) — FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH/Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel

(Causa C-290/04) (1)

(Artt. 59 del Trattato CEE (divenuto art. 59 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato CEE (divenuto art. 60 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 50 CE) - Legislazione fiscale - Imposta sul reddito - Prestazione di servizi svolta da un non residente nell'ambito di spettacoli artistici - Principio della ritenuta dell'imposta alla fonte - Prestatore di servizi non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro)

(2006/C 294/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nella causa principale

Ricorrente: FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH

Convenuto: Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione degli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato CE (divenuto art. 50 CE) — Normativa nazionale in materia di imposta sul reddito, secondo la quale il destinatario di un servizio residente deve procedere alla trattenuta alla fonte dell'imposta sui compensi versati a un prestatore di servizi non residente

Dispositivo

1)

Gli artt. 59 e 60 del Trattato CEE e devono essere interpretati nel senso che essi non ostano:

ad una normativa nazionale che fissa una procedura di ritenuta alla fonte dell'imposta per i compensi di prestatori di servizi non residenti nello Stato membro in cui i servizi stessi sono forniti, mentre il compenso versato ai prestatori residenti all'interno di tale Stato membro non è sottoposto a tale ritenuta;

ad una normativa nazionale che prevede la responsabilità del fruitore di servizi che non abbia effettuato la ritenuta alla fonte alla quale era tenuto.

2)

Gli artt. 59 e 60 del Trattato CEE e devono essere interpretati nel senso che essi:

ostano ad una normativa nazionale la quale non consente che il destinatario di servizi, debitore del compenso versato ad un prestatore di servizi non residente, deduca, nel procedere alla ritenuta alla fonte dell'imposta, le spese professionali che tale prestatore gli ha comunicato e che sono direttamente connesse alle sue attività nello Stato membro in cui è svolta la prestazione, mentre un prestatore di servizi residente in tale Stato sarebbe soggetto all'imposta soltanto sui suoi redditi netti, cioè quelli calcolati deducendo le spese professionali.

non ostano ad una disciplina nazionale in base alla quale sono deducibili, al momento della ritenuta alla fonte, soltanto le spese direttamente connesse alle attività generatrici dei redditi imponibili compiute nello Stato membro in cui è svolta la prestazione e che sono state comunicate al debitore del compenso da parte del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro, e in base alla quale altre spese non direttamente connesse a tale attività economica possono essere eventualmente prese in considerazione nell'ambito di una successiva procedura di rimborso.

non ostano al fatto che l'esenzione fiscale di cui beneficia, in forza della Convenzione fiscale Germania-Paesi Bassi, un prestatore di servizi non residente che abbia svolto la propria attività in Germania, possa essere presa in considerazione, nell'ambito della procedura di ritenuta alla fonte da parte del debitore del compenso, nell'ambito di una successiva procedura di esenzione o di rimborso o, ancora, nell'ambito di un'azione di accertamento avviata nei confronti di tale debitore, soltanto nel caso in cui sia rilasciato un certificato di esenzione dall'autorità fiscale competente, il quale attesti il possesso dei requisiti fissati a tale scopo da detta Convenzione.

3)

L'art. 59 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a favore di un prestatore di servizi cittadino di uno Stato terzo.


(1)  GU C 228 dell'11.9.2004.


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