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Document C2006/281/48

    Causa T-210/02: Sentenza del Tribunale di primo grado del 13 settembre 2006 — British Aggregates/Commissione (Aiuti concessi dagli Stati — Tassa ambientale sugli aggregati nel Regno Unito — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Persona individualmente interessata — Carattere selettivo — Obbligo di motivazione — Esame diligente ed imparziale)

    GU C 281 del 18.11.2006, p. 29–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    18.11.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 281/29


    Sentenza del Tribunale di primo grado del 13 settembre 2006 — British Aggregates/Commissione

    (Causa T-210/02) (1)

    (Aiuti concessi dagli Stati - Tassa ambientale sugli aggregati nel Regno Unito - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Persona individualmente interessata - Carattere selettivo - Obbligo di motivazione - Esame diligente ed imparziale)

    (2006/C 281/48)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: British Aggregates (Lanark, Regno Unito) (Rappresentante: C. Pouncey, solicitor, e L. Van den Hende, avvocato)

    Convenuto: Commissione delle Comunità europee (Rappresentante: J. Flett e S. Meany, agenti)

    Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Rappresentante: inizialmente P. Ormond, successivamente T. Harris e R. Caudwell, agenti, assistite inizialmente da J. Stratford e M. Hall, barristers, successivamente da M. Hall)

    Oggetto della causa

    Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 24 aprile 2002, C (2002) 1478 def., relativa al fascicolo in materia di aiuti di Stato N 863/01 — Regno Unito/Tassa sugli aggregati

    Dispositivo della sentenza

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

    3)

    L'interveniente sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 219 del 14.9.2002.


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