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Document C2006/281/02

    Cause riunite C-123/04 e C-124/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Oldenburg — Germania) — Industrias Nucleares do Brasil SA, Siemens AG/UBS AG (C-123/04), Texas Utilities Electric Corporation (C-124/04) (Trattato CEEA — Approvvigionamento — Regime del diritto di proprietà — Arricchimento di uranio sul territorio della Comunità da parte di un cittadino di uno Stato terzo)

    GU C 281 del 18.11.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    18.11.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 281/1


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Oldenburg — Germania) — Industrias Nucleares do Brasil SA, Siemens AG/UBS AG (C-123/04), Texas Utilities Electric Corporation (C-124/04)

    (Cause riunite C-123/04 e C-124/04) (1)

    (Trattato CEEA - Approvvigionamento - Regime del diritto di proprietà - Arricchimento di uranio sul territorio della Comunità da parte di un cittadino di uno Stato terzo)

    (2006/C 281/02)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberlandesgericht Oldenburg

    Parti nella causa principale

    Ricorrenti: Industrias Nucleares do Brasil SA, Siemens AG

    Convenute: UBS AG (C-123/04), Texas Utilities Electric Corporation (C-124/04)

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Oldenburg — Interpretazione degli artt. 57, 73, 75, 86, 87, 196 e 197 EA — Contratto di prestito garantito da un pegno su uranio appartenente a un'impresa di uno Stato terzo, arricchito e stoccato nella Comunità

    Dispositivo

    1)

    L'art. 75, primo comma, EA, deve essere interpretato nel senso che i termini «trattamento», «trasformazione» e «formatazione», di cui alla detta disposizione, comprendono altresì l'arricchimento di uranio.

    2)

    L'art. 196, lett. b), EA dev'essere interpretato nel senso che un'impresa la cui sede non è situata sui territori degli Stati membri non svolge interamente o in parte le sue attività, ai sensi della detta disposizione, sui detti territori qualora abbia con un'impresa la cui sede è situata su tali stessi territori rapporti commerciali aventi ad oggetto la fornitura delle materie prime intese a produrre uranio arricchito e l'approvvigionamento in uranio arricchito, ovvero il deposito del detto uranio arricchito.

    3)

    L'art. 75, primo comma, lett. c), EA dev'essere interpretato nel senso che le materie fornite per il loro trattamento, trasformazione o formatazione non devono essere identiche a quelle poi restituite e che è sufficiente che le materie restituite corrispondano in qualità e in quantità alle materie fornite, senza che sia possibile, eventualmente, ricollegare queste ultime alle materie restituite. La detta disposizione deve inoltre essere interpretata nel senso che il fatto che l'impresa incaricata dell'operazione acquisti la proprietà delle materie prime al momento della loro fornitura e debba quindi trasferire alla controparte contrattuale la proprietà dell'uranio arricchito dopo averlo lavorato non osta all'applicazione dell'art. 75, primo comma, lett. c), EA.

    4)

    L'art. 196, lett. b), EA dev'essere interpretato nel senso che un'impresa non svolge una parte delle sue attività sui territori degli Stati membri, ai sensi della detta disposizione, se vende o acquista uranio arricchito ivi depositato.

    5)

    L'art. 73 EA dev'essere interpretato nel senso che esso non si applica a convenzioni relative ad uranio arricchito depositato sul territorio della Comunità e stipulate esclusivamente da cittadini di Stati terzi.


    (1)  GU C 106 del 30.4.2004.


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