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Document C2006/249/09

    Causa C-341/06 P: Ricorso proposto il 4 agosto 2006 dalla Chronopost SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 7 giugno 2006 , causa T-613/97, Union française de l'express (Ufex) e a./Commissione delle Comunità europee

    GU C 249 del 14.10.2006, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    14.10.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 249/4


    Ricorso proposto il 4 agosto 2006 dalla Chronopost SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 7 giugno 2006, causa T-613/97, Union française de l'express (Ufex) e a./Commissione delle Comunità europee

    (Causa C-341/06 P)

    (2006/C 249/09)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Chronopost SA (rappresentante: D. Berlin, avocat)

    Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Repubblica francese, La Poste, Union Française de l'express (Ufex), DHL International SA, Federal express international (France) SNC, CRIE SA

    Conclusioni della ricorrente

    Con il ricorso la ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 7 giugno 2006, nei limiti in cui annulla la decisione della Commissione 1o ottobre 1997, 98/365/CE (1), per difetto di motivazione e violazione della nozione di aiuti di Stato;

    avocando la trattazione del resto della causa decisa dal Tribunale di primo grado, statuire definitivamente senza rinvio ed affermare la legittimità della decisione della Commissione 1o ottobre 1997, 98/365/CE;

    condannare le parti ricorrenti nel giudizio di merito a tutte le spese.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente invoca tre motivi a sostegno del ricorso.

    Con il primo motivo, la ricorrente adduce la violazione da parte del Tribunale dei principi generali del diritto comunitario e, in particolare, del diritto ad un equo processo, in quanto tale giudice non offrirebbe tutte le garanzie volute di imparzialità, poiché il giudice che ha esercitato le funzioni di relatore nella sentenza impugnata del 7 giugno 2006 apparteneva anche al collegio giudicante che ha adottato la sentenza — annullata dalla Corte — 14 dicembre 2000, causa T-613/97, Ufex e a./Commissione (Racc. pag. II-4055).

    Con il secondo motivo, la ricorrente contesta poi al Tribunale di aver ecceduto le sue competenze e violato gli artt. 230 CE e 253 CE in quanto si sarebbe dedicato, sotto l'apparenza di un controllo di motivazione, ad un controllo di merito della decisione della Commissione 1o ottobre 1997, 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della Francia a favore della società SFMI-Chronopost (GU 1998 L 164, pag. 37) e degli asseriti errori manifesti di valutazione che la Commissione avrebbe commesso nell'esercizio del suo potere discrezionale. La ricorrente contesta peraltro al Tribunale di aver sostituito la sua valutazione a quella della Commissione, il che eccederebbe le sue competenze e condurrebbe ad una nuova violazione degli artt. 230 CE e 253 CE.

    Con il terzo motivo, la ricorrente contesta infine al Tribunale di aver commesso diversi errori di diritto, paragonando l'atteggiamento di un'impresa pubblica che beneficia di un settore riservato a quello di un'impresa privata, applicando alla creazione di un'impresa da parte di una società controllante la giurisprudenza relativa ai rapporti tra società controllanti e società controllate esistenti e concludendo per l'esistenza di un vantaggio a profitto della SFMI che risulterebbe dal trasferimento nella sua contabilità della clientela della Postadex. Il Tribunale avrebbe, per questi diversi motivi, violato l'art. 87 CE.


    (1)  GU L 164, pag. 37.


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