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Document C2006/108/25

    Causa T-15-02: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2006 — BASF/Commissione ( Concorrenza — Intese nel settore dei prodotti vitaminici — Diritti della difesa — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Fissazione dell'importo di base dell'ammenda — Efficacia deterrente — Circostanze aggravanti — Ruolo di leader o di istigatore — Cooperazione nel procedimento amministrativo — Segreto professionale e principio di buona amministrazione )

    GU C 108 del 6.5.2006, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    6.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 108/16


    Sentenza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2006 — BASF/Commissione

    (Causa T-15-02) (1)

    («Concorrenza - Intese nel settore dei prodotti vitaminici - Diritti della difesa - Orientamenti per il calcolo delle ammende - Fissazione dell'importo di base dell'ammenda - Efficacia deterrente - Circostanze aggravanti - Ruolo di leader o di istigatore - Cooperazione nel procedimento amministrativo - Segreto professionale e principio di buona amministrazione»)

    (2006/C 108/25)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: BASF AG (Ludwigshafen, Germania) [Rappresentanti: N. Levy, J. Temple-Lang, solicitors, R. O' Donoghue, barrister, e C. Feddersen, avvocato]

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: R. Wainwright e L. Pignataro-Nolin, in qualità di agenti]

    Oggetto della causa

    Domanda di annullamento o di riduzione delle ammende comminate alla ricorrente dall'art. 3, lett. b), della decisione della Commissione 21 novembre 2001, 2003/2/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.512 — Vitamine) (GU 2003, L 6, pag. 1).

    Dispositivo della sentenza

    1)

    L'importo delle ammende comminate alla ricorrente per le infrazioni relative alle vitamine C e D 3, al betacarotene e ai carotenoidi dall'art. 3, lett. b), della decisione della Commissione 21 novembre 2001, 2003/2/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.512 — Vitamine), è fissato come segue:

    infrazione relativa alla vitamina C: EUR 10,875 milioni;

    infrazione relativa alla vitamina D 3: EUR 5,6 milioni;

    infrazione relativa al betacarotene: EUR 16 milioni;

    infrazione relativa ai carotenoidi: EUR 15,5 milioni.

    2)

    Il ricorso è respinto per il resto.

    3)

    La ricorrente sopporterà quattro quinti delle proprie spese e quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest'ultima sopporterà un quinto delle proprie spese e un quinto delle spese sostenute dalla ricorrente.


    (1)  GU C 109 del 4.5.2002.


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