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Document C2006/096/10

    Causa C-96/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Hamburg con ordinanza 23 gennaio 2006 , nel procedimento Viamex Agrar Handels GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas

    GU C 96 del 22.4.2006, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    22.4.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 96/6


    Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Hamburg con ordinanza 23 gennaio 2006, nel procedimento Viamex Agrar Handels GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas

    (Causa C-96/06)

    (2006/C 96/10)

    Lingua processuale: il tedesco

    Con ordinanza 23 gennaio 2006, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 17 febbraio 2006, nel procedimento Viamex Agrar Handels GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas, il Finanzgericht Hamburg (Germania) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    1)

    Se la disposizione di cui all'art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 (1) contenga una fattispecie esclusiva, con la conseguenza che lo Hauptzollamt è tenuto ad esporre e a provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98.

    2)

    Per il caso in cui tale questione sia risolta in senso affermativo, se la conclusione ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 relativa al mancato rispetto della direttiva relativa alla protezione degli animali durante il trasporto richieda la prova di una violazione della direttiva 91/628/CEE (2) nel caso concreto o se sia sufficiente, per l'onere di esposizione dei motivi e della prova dell'autorità, che essa esponga e dimostri circostanze che, considerate complessivamente, indichino con una notevole probabilità che la direttiva relativa alla protezione degli animali durante il trasporto non è stata rispettata, (anche) riguardo all'esportazione di cui trattasi.

    3)

    Indipendentemente dalle soluzioni delle questioni sub 1 e 2, se l'autorità possa negare (integralmente) ad un esportatore la restituzione all'esportazione ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 qualora, riguardo all'esportazione di cui trattasi, non vi siano indizi del fatto che, a causa della (eventuale) violazione della direttiva 91/628/CEE, sia stato pregiudicato il benessere degli animali durante il trasporto.


    (1)  GU L 82, pag. 19.

    (2)  GU L 340, pag. 17.


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