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Document C2006/074/55

    Causa T-17/06: Ricorso presentato il 23 gennaio 2006 — Giant (China)/Consiglio

    GU C 74 del 25.3.2006, p. 29–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 74/29


    Ricorso presentato il 23 gennaio 2006 — Giant (China)/Consiglio

    (Causa T-17/06)

    (2006/C 74/55)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Giant (China) (Kunshan City, Cina) [Rappresentante: avv. P. De Baere]

    Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 14 novembre 2005, n. 1892 (1), che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, in quanto esso:

    respinge la richiesta della ricorrente di ottenere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato;

    viola l'art. 253 CE in quanto omette di fornire le motivazioni per cui la richiesta di detto status è stata respinta;

    si pone in contrasto con la normativa dell'OMC poiché applica a posteriori criteri relativi all'economia di mercato a produttori cinesi che esportano in taluni Stati membri dell'Unione europea; e

    condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente è una società a responsabilità limitata di diritto cinese che produce soprattutto biciclette e componenti di biciclette per poi esportarle nella Comunità. Essa contesta il regolamento n. 1892/2005 che ha chiuso il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, innanzi tutto, le stesse violazioni del regolamento del Consiglio n. 384/96 («il regolamento di base») e dell'art. 253 CE da essa in precedenza lamentate nel contesto della causa T-372/05 (2).

    La ricorrente afferma inoltre che il regolamento impugnato viola la normativa dell'Organizzazione mondiale del Commercio («OMC») in quanto applica criteri di economia di mercato ad esportatori cinesi in cinque Stati membri la cui disciplina antidumping non prevedeva tali criteri all'epoca dell'entrata della Cina nell'OMC.


    (1)  GU L 302, pag. 22.

    (2)  GU C 315, pag. 17.


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