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Document C2006/074/29

    Causa T-92/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 26 gennaio 2006 — Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione ( Aiuti di Stato — Regime d'esenzione fiscale applicato alle riserve costituite dalle centrali nucleari situate in Germania per lo smaltimento dei loro rifiuti radioattivi e l'arresto definitivo dei loro impianti — Decisione che dichiara l'assenza di un aiuto di Stato al termine della fase preliminare d'esame — Ricorso di annullamento )

    GU C 74 del 25.3.2006, p. 15–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 74/15


    Sentenza del Tribunale di primo grado 26 gennaio 2006 — Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione

    (Causa T-92/02) (1)

    («Aiuti di Stato - Regime d'esenzione fiscale applicato alle riserve costituite dalle centrali nucleari situate in Germania per lo smaltimento dei loro rifiuti radioattivi e l'arresto definitivo dei loro impianti - Decisione che dichiara l'assenza di un aiuto di Stato al termine della fase preliminare d'esame - Ricorso di annullamento»)

    (2006/C 74/29)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrenti: Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH (Schwäbisch Hall, Germania), Stadtwerke Tübingen GmbH (Tübingen, Germania) e Stadtwerke Uelzen GmbH (Uelzen, Germania) [Rappresentante: avv. D. Fouquet]

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: V. Kreuschitz, agente]

    Interveniente a sostegno della convenuta: E.ON Kernkraft GmbH (Hannover, Germania), RWE Power AG (Essen, Germania), EnBW Energie Baden-Württemberg AG (Karlsruhe, Germania) e Hamburgische Electricitäts-Werke AG (Amburgo, Germania) [rappresentanti: avv.ti U. Karpenstein e D. Sellner]

    Oggetto della causa

    Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, C(2001) 3967 def., che stabilisce che il regime tedesco di esenzione fiscale delle riserve costituite dalle centrali nucleari per lo smaltimento dei loro rifiuti radioattivi e la cessazione definitiva dell'attività degli impianti non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

    Dispositivo della sentenza

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Le ricorrenti sopportano, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione e dalle intervenienti.


    (1)  GU C 144 del 15.6.2002.


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