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Document C2006/074/29
Case T-92/02: Judgment of the Court of First Instance of 26 January 2006 — Stadtwerke Schwäbisch Hall and Others v Commission (State aid — tax exemption scheme applied to the reserves established by nuclear installations established in Germany for the purpose of eliminating their radioactive waste and the definitive — Decision finding that there is no Sate aid at the end of the preliminary examination procedure — Action for annulment)
Causa T-92/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 26 gennaio 2006 — Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione ( Aiuti di Stato — Regime d'esenzione fiscale applicato alle riserve costituite dalle centrali nucleari situate in Germania per lo smaltimento dei loro rifiuti radioattivi e l'arresto definitivo dei loro impianti — Decisione che dichiara l'assenza di un aiuto di Stato al termine della fase preliminare d'esame — Ricorso di annullamento )
Causa T-92/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 26 gennaio 2006 — Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione ( Aiuti di Stato — Regime d'esenzione fiscale applicato alle riserve costituite dalle centrali nucleari situate in Germania per lo smaltimento dei loro rifiuti radioattivi e l'arresto definitivo dei loro impianti — Decisione che dichiara l'assenza di un aiuto di Stato al termine della fase preliminare d'esame — Ricorso di annullamento )
GU C 74 del 25.3.2006, p. 15–15
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
25.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 74/15 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 26 gennaio 2006 — Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione
(Causa T-92/02) (1)
(«Aiuti di Stato - Regime d'esenzione fiscale applicato alle riserve costituite dalle centrali nucleari situate in Germania per lo smaltimento dei loro rifiuti radioattivi e l'arresto definitivo dei loro impianti - Decisione che dichiara l'assenza di un aiuto di Stato al termine della fase preliminare d'esame - Ricorso di annullamento»)
(2006/C 74/29)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH (Schwäbisch Hall, Germania), Stadtwerke Tübingen GmbH (Tübingen, Germania) e Stadtwerke Uelzen GmbH (Uelzen, Germania) [Rappresentante: avv. D. Fouquet]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: V. Kreuschitz, agente]
Interveniente a sostegno della convenuta: E.ON Kernkraft GmbH (Hannover, Germania), RWE Power AG (Essen, Germania), EnBW Energie Baden-Württemberg AG (Karlsruhe, Germania) e Hamburgische Electricitäts-Werke AG (Amburgo, Germania) [rappresentanti: avv.ti U. Karpenstein e D. Sellner]
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, C(2001) 3967 def., che stabilisce che il regime tedesco di esenzione fiscale delle riserve costituite dalle centrali nucleari per lo smaltimento dei loro rifiuti radioattivi e la cessazione definitiva dell'attività degli impianti non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Le ricorrenti sopportano, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione e dalle intervenienti. |