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Document C2006/060/34

Causa C-438/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales), con ordinanza 23 novembre 2005 nel procedimento 1) The International Transport Workers' Federation, 2) The Finnish Seamen's Union contro 1) Viking Line ABP, 2) OU Viking Line Eesti

GU C 60 del 11.3.2006, p. 16–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 60/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales), con ordinanza 23 novembre 2005 nel procedimento 1) The International Transport Workers' Federation, 2) The Finnish Seamen's Union contro 1) Viking Line ABP, 2) OU Viking Line Eesti

(Causa C-438/05)

(2006/C 60/34)

Lingua processuale: l'inglese

Con ordinanza 23 novembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 dicembre 2005, nel procedimento 1) The International Transport Workers' Federation, 2) The Finnish Seamen's Union contro 1) Viking Line ABP, 2) OU Viking Line Eesti, la Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Campo di applicazione delle disposizioni in materia di libera circolazione

1.

Se, qualora un sindacato o un'associazione di sindacati intraprenda un'azione collettiva contro un'impresa privata al fine di esigere da tale impresa che aderisca a un accordo collettivo negoziato con un sindacato in un particolare Stato membro avente per effetto di rendere inutile per tale impresa di far battere a una sua nave la bandiera di un altro Stato membro, tale azione esuli dal campo di applicazione dell'art. 43 del Trattato CE e/o del regolamento n. 4055/86 (1) a norma della politica sociale CEE, che include tra l'altro il titolo XI del Trattato CE e, in particolare, per analogia con la motivazione della Corte nella sentenza 21 settembre 1999, causa C-67/96, Albany (Racc. pag. I-5751, punti 52-64).

Effetto diretto orizzontale

2.

Se l'art. 43 del Trattato CE e/o il regolamento n. 4055/86 abbiano un effetto diretto orizzontale conferendo diritti a un'impresa privata su cui può fondarsi avverso un altro soggetto privato e, in particolare, un sindacato o un'associazione di sindacati in rapporto a un'azione collettiva da parte di tale sindacato o associazione di sindacati.

Esistenza di restrizioni alla libera circolazione

3.

Se, qualora un sindacato o un'associazione di sindacati intraprenda un'azione collettiva contro un'impresa privata al fine di esigere da tale impresa che aderisca a un accordo collettivo negoziato con un sindacato in un particolare Stato membro avente per effetto di rendere inutile per tale impresa di far battere a una sua nave la bandiera di un altro Stato membro, tale azione costituisca una restrizione ai fini dell'art. 43 del Trattato CE e/o del regolamento n. 4055/86.

4.

Se la politica di un'associazione di sindacati, diretta a che le navi debbano essere registrate nel paese in cui sono situati la proprietà effettiva e il controllo della nave cosicché i sindacati nel paese della proprietà effettiva di una nave hanno il diritto di concludere accordi collettivi negoziati in rapporto a tale nave, costituisca una restrizione direttamente discriminatoria ai sensi dell'art. 43 del Trattato CE o del regolamento n. 4055/86.

5.

Se, per stabilire se un'azione collettiva da parte di un sindacato o di un'associazione di sindacati sia una restrizione direttamente discriminatoria, indirettamente discriminatoria o non discriminatoria ai sensi dell'art. 43 del Trattato CE o del regolamento n. 4055/86, sia rilevante l'intenzione soggettiva del sindacato che intraprende l'azione ovvero se il giudice nazionale debba risolvere la questione riferendosi unicamente agli effetti obiettivi dell'azione stessa.

Stabilimento/Servizi

6.

Se, qualora una società madre sia stabilita in uno Stato membro A e intenda porre in essere un atto di stabilimento facendo battere a una sua nave la bandiera dello Stato membro B per farla gestire in tale Stato da una società controllata interamente di sua proprietà, società che è soggetta alla direzione e al controllo della società madre,

a)

se l'azione collettiva minacciata o attuale da parte di un sindacato o di un'associazione di sindacati intesa a rendere un esercizio inutile l'atto di cui sopra, possa costituire una restrizione al diritto di stabilimento della società madre ai sensi dell'art. 43, e

b)

dopo il cambiamento di bandiera della nave, se la controllata abbia il diritto di fondarsi sul regolamento n. 4055/86 con riguardo alla prestazione di servizi da parte sua dallo Stato membro B verso lo Stato membro A.

Giustificazione

Discriminazione diretta

7.

Se un'azione collettiva da parte di un sindacato o di un'associazione di sindacati, qualora costituisca una restrizione direttamente discriminatoria ai sensi dell'art. 43 del Trattato CE o del regolamento n. 4055/86, possa in linea di principio essere giustificata sul fondamento dell'eccezione dell'ordine pubblico di cui all'art. 46 del Trattato CE sulla base del fatto che:

a)

intraprendere un'azione collettiva è un diritto fondamentale tutelato dal diritto comunitario; e/o

b)

sulla protezione dei lavoratori.

Politica dell'ITF: giustificazione oggettiva

8.

Se l'attuazione della politica di un'associazione diretta a che le navi debbano essere registrate nel paese in cui sono situati la proprietà effettiva e il controllo della nave cosicché i sindacati nel paese della proprietà effettiva di una nave hanno il diritto di concludere accordi collettivi negoziati in rapporto a tale nave, rappresenti il giusto mezzo tra il diritto fondamentale sociale ad intraprendere un'azione collettiva e la libertà di stabilimento e prestazione di servizi e sia obiettivamente giustificata, appropriata, equilibrata e conforme al principio del riconoscimento reciproco.

Azioni del FSU: giustificazione obiettiva

9.

Qualora:

 

una società madre nello Stato membro A sia proprietaria di una nave registrata nello Stato membro A e presti servizi di traghetto tra lo Stato membro A e lo Stato membro B usando tale nave;

 

la società madre intenda far battere alla nave la bandiera dello Stato membro B applicando termini e condizioni di impiego che sono inferiori a quelle dello Stato membro A;

 

la società madre nello Stato membro A sia proprietaria di una controllata nello Stato membro B e la controllata sia soggetta alla sua direzione e al suo controllo;

 

sia inteso che la controllata esercirà la nave una volta che batta la bandiera dello Stato membro B con un equipaggio assunto nello Stato membro B coperto da un accordo collettivo negoziato con un sindacato affiliato all'ITF nello Stato membro B;

 

la nave resterà nella proprietà effettiva della società madre e verrà noleggiata a scafo nudo alla controllata;

 

la nave continuerà a prestare servizi di traghetto tra lo Stato membro A e lo Stato membro B ad un ritmo giornaliero;

 

un sindacato stabilito in uno Stato membro A intraprenda un'azione collettiva allo scopo di esigere dalla società madre e/o controllata di aderire a un accordo collettivo che applichi all'equipaggio della nave termini e condizioni accettabili per il sindacato nello Stato membro A anche dopo il cambiamento di bandiera ed abbia per effetto di rendere inutile per la società madre di far battere alla nave la bandiera dello Stato membro B,

 

rappresenti il giusto mezzo tra il diritto fondamentale sociale a intraprendere un'azione collettiva e la libertà di stabilimento e prestazione di servizi e sia obiettivamente giustificata, appropriata, equilibrata e conforme al principio del riconoscimento reciproco.

10.

Se sia in grado di produrre alcuna differenza rispetto alla soluzione della questione n. 9 la circostanza che la società madre abbia promosso dinanzi a un giudice un'azione per suo conto e per conto di tutte le società del medesimo gruppo nel senso che le stesse, per effetto del cambiamento di bandiera, non porranno fine al rapporto di lavoro di alcuna persona da loro occupata (la qual azione non ha implicato il rinnovo di contratti di lavoro di breve durata o impedito il reimpiego di qualsiasi dipendente a termini e condizioni equivalenti).


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio) 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1).


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