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Document C2006/022/29

Causa T-400/05: Ricorso presentato il 2 novembre 2005 — T/Commissione

GU C 22 del 28.1.2006, p. 15–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 22/15


Ricorso presentato il 2 novembre 2005 — T/Commissione

(Causa T-400/05)

(2006/C 22/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: T (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: S. Rodrigues e Y. Minatchy, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare per quanto necessario la nullità della decisione 20 luglio 2005, con la quale la Commissione ha respinto i reclami della ricorrente presentati il 10 febbraio 2005 e il 21 marzo 2005 avverso la decisione della Commissione relativa alla perdita dei suoi giorni di congedo per il 2004, nonché avverso la decisione della Commissione che considera irregolari le assenze della ricorrente successive al 15 novembre 2004;

accertare la responsabilità della Commissione europea in ragione della decisione impugnata;

riconoscere alla ricorrente il risarcimento dei danni subiti, amontanti a EUR 58 395,39;

condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è ex dipendente della Commissione, collocata in pensione dal 1o settembre 2005. Con il presente ricorso impugna la decisione della convenuta che considera talune sue assenze nel 2004 irregolari, e da imputare sul suo congedo annuale e sulla retribuzione. A sostegno del ricorso deduce violazione dell'obbligo di motivazione, violazione dei principi di parità di trattamento e di sana amministrazione, come pure del dovere di sollecitudine.

La ricorrente deduce altresì violazione dell'art. 59 dello Statuto in quanto disporrebbe di certificati medici per i periodi di assenza di cui trattasi. Deduce ancora violazione dell'art. 57 e dell'allegato V dello Statuto relativi al congedo annuale, errore manifesto di valutazione, come pure sviamento di potere.

La ricorrente chiede altresì il risarcimento del danno sia materiale che morale, da lei assertivamente subito in ragione del comportamento della convenuta.


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