This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2005/296/55
Case T-257/05: Action brought on 12 July 2005 — Deutsche Telekom v OHIM
Causa T-257/05: Ricorso presentato il 12 luglio 2005 — Deutsche Telekom/UAMI
Causa T-257/05: Ricorso presentato il 12 luglio 2005 — Deutsche Telekom/UAMI
GU C 296 del 26.11.2005, p. 25–25
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/25 |
Ricorso presentato il 12 luglio 2005 — Deutsche Telekom/UAMI
(Causa T-257/05)
(2005/C 296/55)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Telekom AG (Bonn, Germania) [Rappresentante: avv. J.-C. Gaedertz]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 2 maggio 2005, nel procedimento R 0620/2004-2; |
— |
Ordinare la restitutio in integrum della ricorrente ai sensi dell'art. 78 del regolamento sul marchio comunitario. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «t», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 38, 39 e 41 — Domanda di registrazione n. 2 893 865.
Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto della richiesta di restituito in integrum e rigetto del ricorso della ricorrente.
Motivi dedotti: Secondo la ricorrente il diniego di restitutio in integrum nel procedimento è illegittimo in quanto non corrisponde al vero che il metodo di lavoro negli uffici degli avvocati della ricorrente non ha soddisfatto le condizioni poste dall'art. 78, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario.