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Document C2005/296/11

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 6 ottobre 2005 , nella causa C-120/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht Düsseldorf): Medion AG contro Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 5, n. 1, lett. b) — Rischio di confusione — Uso del marchio ad opera di un terzo — Segno composto che comprende la denominazione del terzo seguita dal marchio)

    GU C 296 del 26.11.2005, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    26.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 296/6


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Seconda Sezione)

    6 ottobre 2005

    nella causa C-120/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht Düsseldorf): Medion AG contro Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (1)

    (Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 5, n. 1, lett. b) - Rischio di confusione - Uso del marchio ad opera di un terzo - Segno composto che comprende la denominazione del terzo seguita dal marchio)

    (2005/C 296/11)

    Lingua processuale: il tedesco

    Nel procedimento C-120/04, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) con decisione 17 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria il 5 marzo 2004, nella causa tra Medion AG e Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato il 6 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    L'art. 5, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che può sussistere un rischio di confusione per il pubblico, in caso di identità di prodotti o di servizi, quando il segno controverso è costituito mediante la giustapposizione, da un lato, della denominazione dell'impresa del terzo e, dall'altro, del marchio registrato, dotato di normale capacità distintiva, e quando quest'ultimo, pur senza determinare da solo l'impressione complessiva del segno composto, conserva nell'ambito dello stesso una posizione distintiva autonoma.


    (1)  GU C 106 del 30.4.2004.


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