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Document C2005/229/17

    Causa C-283/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria), con ordinanza 30 giugno 2005, nel procedimento ASML Netherlands BV contro SEMIS Semiconductor Industry Services Gesellschaft GmbH

    GU C 229 del 17.9.2005, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    17.9.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 229/8


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria), con ordinanza 30 giugno 2005, nel procedimento ASML Netherlands BV contro SEMIS Semiconductor Industry Services Gesellschaft GmbH

    (Causa C-283/05)

    (2005/C 229/17)

    Lingua di procedura: il tedesco

    Con ordinanza dall'Oberster Gerichtshof (Austria), pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 luglio 2005 nel procedimento ASML Netherlands BV contro SEMIS Semiconductor Industry Services Gesellschaft GmbH, il 30 giugno 2005, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

    1)

    Se l'espressione «(...) eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, [il convenuto] non abbia impugnato la decisione» di cui all'art. 34, n. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) debba essere interpretata nel senso che tale «possibilità» presuppone in ogni caso una notifica al convenuto, conforme alle norme in materia di notifica, di una copia di una sentenza in contumacia di accoglimento di un ricorso, emanata in uno Stato membro.

    2)

    In caso di soluzione negativa alla questione 1:

    Se già la notifica di una copia dell'ordinanza — relativa ad una domanda di accordare l'exequatur per l'Austria alla sentenza in contumacia della corte d'appello di 's-Hertogenbosch 16 giugno 2004 ed accordare quindi l'esecuzione del titolo straniero per il quale è stato riconosciuto l'exequatur — avrebbe dovuto indurre la parte resistente e obbligata (ovvero la parte convenuta in un procedimento d'esecuzione su titoli) a cercare di scoprire, da un lato, l'esistenza di tale sentenza, ma, d'altro lato, anche la sussistenza di un rimedio giuridico (eventualmente) esperibile in base all'ordinamento giuridico dello Stato di origine della sentenza, per prendere in tal modo conoscenza della possibilità di proporre ricorso quale primo presupposto per l'applicabilità dell'eccezione riguardante un impedimento al riconoscimento di cui all'art. 34, n. 2, del regolamento comunitario n. 44/2001.


    (1)  GU L 12, pag. 1.


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