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Document C2005/205/37

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), 22 giugno 2005, nella causa T-34/04: Plus Warenhandelsgesellschaft mbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Richiesta di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo «Turkish Power» — Marchio denominativo anteriore POWER — Procedimento d'opposizione — Rischio di confusione eventuale — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

    GU C 205 del 20.8.2005, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    20.8.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 205/21


    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    (Quarta Sezione)

    22 giugno 2005

    nella causa T-34/04: Plus Warenhandelsgesellschaft mbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

    (Marchio comunitario - Richiesta di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo «Turkish Power» - Marchio denominativo anteriore POWER - Procedimento d'opposizione - Rischio di confusione eventuale - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

    (2005/C 205/37)

    Lingua processuale: il tedesco

    Nella causa T-34/04, Plus Warenhandelsgesellschaft mbH con sede in Mühlheim (Germania), rappresentata dall'avv. B. Piepenbrink contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: sig. G. Schneider), altre parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Joachim Bälz e Friedmar Hiller, residente in Stoccarda (Germania) avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 25 novembre 2003 (procedimento R 620/2002-2), relativo ad un procedimento d'opposizione tra la società Tengelmann Warenhandelsgesellschaft e i sigg. Bälz e Hiller, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. V. Vadapalas, giudici, cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore, ha pronunciato il 22 giugno 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    Il ricorso è irricevibile.

    2)

    La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.

    3)

    Gli intervenienti sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 106 del 30.4.2004


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