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Document C2005/193/40
Judgment of the Court of First Instance of 31 May 2005 in Case T- 294/03, Jean-Louis Gibault v Commission of the European Communities (Open competition — Non-inclusion on the list of successful candidates — Lack of a statement of reasons — Discrimination on grounds of nationality)
Sentenza del Tribunale di primo grado, 31 maggio 2005, nella causa T-294/03, Jean-Louis Gibault contro Commissione delle Comunità europee (Concorso generale — Omessa iscrizione nell'elenco di riserva — Difetto di motivazione — Discriminazione in base alla nazionalità)
Sentenza del Tribunale di primo grado, 31 maggio 2005, nella causa T-294/03, Jean-Louis Gibault contro Commissione delle Comunità europee (Concorso generale — Omessa iscrizione nell'elenco di riserva — Difetto di motivazione — Discriminazione in base alla nazionalità)
GU C 193 del 6.8.2005, p. 25–25
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
6.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 193/25 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
31 maggio 2005
nella causa T-294/03, Jean-Louis Gibault contro Commissione delle Comunità europee (1)
(Concorso generale - Omessa iscrizione nell'elenco di riserva - Difetto di motivazione - Discriminazione in base alla nazionalità)
(2005/C 193/40)
Lingua processuale: il francese
Nella causa T-294/03, Jean-Louis Gibault, con domicilio in Wattrelos (Francia), rappresentato dall'avv. F. Tuytschaever, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della commissione esaminatrice del concorso generale COM/A/6/01 di non iscrivere il ricorrente nell'elenco di riserva, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dalle sig.re I. Labucka e V. Trstenjak, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 31 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Il ricorso è respinto perché infondato. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |