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Document C2005/193/19
Case C-220/05: Reference for a preliminary ruling from the Tribunal Administratif de Lyon (France) by judgment of that court of 7 April 2005 in the case Jean Auroux and Others v Commune de Roanne — Intervener: Société d'équipement du département de la Loire
Causa C-220/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal administratif de Lyon (Francia) con decisione 7 aprile 2005 nel procedimento Jean Auroux e a. contro Comune di Roanne — Parte interveniente: Société d'équipement du département de la Loire
Causa C-220/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal administratif de Lyon (Francia) con decisione 7 aprile 2005 nel procedimento Jean Auroux e a. contro Comune di Roanne — Parte interveniente: Société d'équipement du département de la Loire
GU C 193 del 6.8.2005, p. 11–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
6.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 193/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal administratif de Lyon (Francia) con decisione 7 aprile 2005 nel procedimento Jean Auroux e a. contro Comune di Roanne — Parte interveniente: Société d'équipement du département de la Loire
(Causa C-220/05)
(2005/C 193/19)
Lingua processuale: il francese
Con decisione 7 aprile 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 19 maggio 2005, nel procedimento Jean Auroux e a. contro Comune di Roanne — Parte interveniente: Société d'équipement du département de la Loire, il Tribunal administratif de Lyon, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) |
Se una convenzione, con la quale una prima amministrazione aggiudicatrice affidi ad una seconda amministrazione aggiudicatrice la realizzazione, per fini di interesse generale, di un'operazione di lottizzazione, nell'ambito della quale tale seconda amministrazione aggiudicatrice rimetta alla prima opere destinate a soddisfare sue esigenze, e allo scadere della quale la prima amministrazione aggiudicatrice diventi automaticamente proprietaria dei terreni e delle opere che non siano stati ceduti a terzi, costituisca un appalto pubblico di lavori ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 della direttiva 14 giugno 1993, 93/37/CEE (1), come modificata. |
2) |
In caso di soluzione affermativa alla prima questione, se, ai fini della valutazione del summenzionato limite di ECU 5 000 000 di diritti speciali di prelievo, fissato dall'art. 6 della detta direttiva, occorra tener conto esclusivamente del prezzo versato a titolo di corrispettivo per la cessione delle opere rimesse all'amministrazione aggiudicatrice, ovvero la somma di tale prezzo e delle partecipazioni versate, ancorché queste ultime siano solo parzialmente destinate alla realizzazione delle dette opere, o, infine, l'importo complessivo dei lavori, ove i beni non ceduti allo scadere del contratto divengono automaticamente di proprietà della prima amministrazione aggiudicatrice, che prosegue, in tal caso, l'esecuzione dei contratti in corso e si accolla i debiti contratti dalla seconda amministrazione aggiudicatrice. |
3) |
In caso di soluzione affermativa alle prime due questioni: se la prima amministrazione aggiudicatrice sia dispensata, per concludere una siffatta convenzione, dal ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti previste dalla direttiva medesima, sulla base del rilievo che tale convenzione può essere aggiudicata esclusivamente a determinate persone giuridiche e che le medesime procedure verranno applicate dalla seconda autorità aggiudicatrice ai fini dell'attribuzione dei propri appalti di lavori. |
(1) Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54).