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Document C2005/182/81

Causa T-216/05: Ricorso della Mebrom NV contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 31 maggio 2005

GU C 182 del 23.7.2005, p. 44–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 182/44


Ricorso della Mebrom NV contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 31 maggio 2005

(Causa T-216/05)

(2005/C 182/81)

Lingua processuale: l'inglese

Il 31 maggio 2005 la Mebrom NV, con sede in Rieme-Ertvelde (Belgio), rappresentata dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 11 aprile 2005, A(05)4338 — D/6l76;

condannare la Commissione ad assegnare alla ricorrente una quota per un periodo di 12 mesi ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 2037/2000; e

condannare la Commissione alle spese della presente causa.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente importa bromuro di metile (BM) nella UE. Il bromuro di metile è una sostanza controllata ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1). Con la presente domanda, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione con la quale è stata respinta la domanda della ricorrente per una quota di importazione di bromuro di metile nell'Unione europea per usi critici per il 2005.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente afferma che la Commissione ha privato la ricorrente del diritto all'assegnazione di una quota di importazione di bromuro di metile nella UE per il 2005. La ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente applicato il vigente contesto normativo. Secondo la ricorrente, la Commissione ha inoltre violato l'art. 7 del regolamento n. 2037/2000 il quale conferirebbe ad essa un preciso diritto ad ottenere una quota di bromuro di metile per un periodo di dodici mesi per il 2005. La ricorrente afferma anche che la Commissione ha abusato delle competenze conferitele dall'art. 7 del regolamento n. 2037/2000. Infine la ricorrente lamenta la violazione del principio della certezza del diritto in quanto la Commissione non ha stabilito un sistema affidabile di importazione delle quote per coloro che ne sono soggetti, e ha deluso il legittimo affidamento della ricorrente sull'assegnazione di una quota di importazione sulla base dell'art. 7 del regolamento n. 2037/2000, della comunicazione della Commissione luglio 2004, agli importatori (2), e del messaggio di posta elettronica della convenuta del 10 dicembre 2004, indirizzato alla ricorrente, nel quale si confermava che la sua quota di importazione per il 2005 era in corso di notifica alla medesima.


(1)  GU L 244, pag. 1.

(2)  Comunicazione agli importatori dell'Unione europea nel 2005 di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono, relativa al regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU C 187, pag. 11)


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