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Document C2005/182/51

Causa C-203/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dagli Special Commissioners (Regno Unito) con ordinanza 3 maggio 2005 nel procedimento Vodafone 2 contro Her Majesty's Revenue and Customs

GU C 182 del 23.7.2005, p. 29–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 182/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dagli Special Commissioners (Regno Unito) con ordinanza 3 maggio 2005 nel procedimento Vodafone 2 contro Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-203/05)

(2005/C 182/51)

Lingua processuale: l'inglese

Con ordinanza 3 maggio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia della Comunità europee il 9 maggio 2005, nel procedimento tra Vodafone 2 contro Her Majesty's Revenue and Customs, gli Special Commissioners hanno sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

Se gli artt. 43, 49 e/o 56 del Trattato CE ostino ad una normativa tributaria quale quella in discussione nel procedimento principale che prevede, in determinate circostanze, la riscossione in capo ad una società stabilita nello Stato membro considerato («la società residente») di un'imposta sugli utili di una controllata («la controllata») avente sede in un altro Stato membro e soggetta ad un onere tributario inferiore, e in particolare:

1.1

esenta da tale imposta la società residente qualora essa dimostri che alla controllata è applicabile una deroga alla detta normativa;

1.2

prevede esenzioni dall'imposta in questione, ma a condizioni tali da suscitare dubbi circa l'effettiva possibilità di avvalersi di un'esenzione all'atto della costituzione della controllata o successivamente;

1.3

impone determinati adempimenti nel caso in cui la società residente non voglia o non possa avvalersi di tali esenzioni e paghi l'imposta sugli utili della controllata;

1.4

impone adempimenti nel caso in cui la società residente chieda l'esenzione dalla detta imposta, che possono includere l'obbligo di riesaminare e tenere conto dell'applicazione della normativa a tutte le sue controllate e di verificare in ogni esercizio successivo le attività di ciascuna di esse per assicurarsi che permangano le condizioni per l'esenzione;

1.5

impone comunque oneri economici e amministrativi (che possono essere di notevole entità) alla società residente,

e in ogni caso, tali conseguenze non riguardino tutte le società stabilite nello Stato membro in cui la società residente ha sede.

2.

Se la soluzione della questione di cui al punto 22.1 sarebbe diversa qualora:

2.1

la controllata svolgesse solo attività marginali nello Stato membro in cui è stabilita; o

2.2

solo una minima parte degli utili della controllata fossero tassati nello Stato membro in cui essa è stabilita; o

2.3

la controllata fosse stata costituita nell'ambito di un'operazione artificiosa intesa ad evadere le imposte e, in caso affermativo, quali sarebbero gli indizi di tale operazione.

3.

Se esistano circostanze in cui:

3.1

la società residente non possa esercitare i diritti conferitile dall'art. 43 CE e/o dall'art. 56 CE; o

3.2

alla società residente non possano essere riconosciuti i diritti sanciti dall'art. 43 CE e/o dall'art. 56 CE,

in quanto tale esercizio o riconoscimento implicherebbe un abuso dei suddetti diritti. Qualora tali circostanze esistano, quali precisazioni la Corte di giustizia ritenga adeguato fornire agli Special Commissioners per stabilire, nel contesto di fatto della presente controversia, se sussistano tali circostanze o abuso.

4.

Se gli artt. 56 e 58, n. 1, lett. a), del Trattato CE e la dichiarazione n. 7 del Trattato di Maastricht ostino ad una normativa tributaria nazionale di uno Stato membro quale quella in discussione nella causa principale, qualora sarebbe stato possibile beneficiare di una o più deroghe a detta normativa se non fosse stata introdotta una modifica della stessa avente effetto a partire dal 1o gennaio 1994.

5.

Se gli artt. 43, 49 e/o 56 del Trattato CE ostino ad una normativa tributaria quale quella in discussione nel procedimento principale, qualora essa non sia applicabile nel caso in cui la società residente abbia capitalizzato la controllata mediante crediti anziché mediante capitale proprio.

6.

Se gli artt. 43, 49 e/o 56 del Trattato CE ostino ad una normativa tributaria quale quella in discussione nel procedimento principale secondo cui si può usufruire di una o più deroghe alla medesima normativa nel caso in cui il reddito della controllata nell'altro Stato membro:

6.1

sia costituito da introiti provenienti da fonti interne al detto Stato membro e non da altri Stati membri o da paesi terzi; o

6.2

sia costituito da dividendi anziché da interessi attivi derivanti dalla stessa società.


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