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Document C2005/171/52

    Causa T-175/05: Ricorso dell'Akzo Nobel NV, dell'Akzo Nobel Nederland BV, dell'Akzo Nobel AB, dell'Akzo Nobel Chemicals BV, dell'Akzo Nobel Functional Chemicals BV, dell'Akzo Nobel Base Chemicals AB e dell'Eka Chemicals AB contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 aprile 2005

    GU C 171 del 9.7.2005, p. 32–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    9.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 171/32


    Ricorso dell'Akzo Nobel NV, dell'Akzo Nobel Nederland BV, dell'Akzo Nobel AB, dell'Akzo Nobel Chemicals BV, dell'Akzo Nobel Functional Chemicals BV, dell'Akzo Nobel Base Chemicals AB e dell'Eka Chemicals AB contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 aprile 2005

    (Causa T-175/05)

    (2005/C 171/52)

    Lingua processuale: l'inglese

    Il 27 aprile 2005 l'Akzo Nobel NV, con sede in Arnhem (Paesi Bassi), l'Akzo Nobel Nederland BV, con sede in Arnhem (Paesi Bassi), l'Akzo Nobel AB, con sede in Stoccolma (Svezia), l'Akzo Nobel Chemicals BV, con sede in Amersfoort (Paesi Bassi), l'Akzo Nobel Functional Chemicals BV, con sede in Amersfoort (Paesi Bassi), l'Akzo Nobel Base Chemicals AB, con sede in Skoghall (Svezia), e l'Eka Chemicals AB, con sede in Bohus (Svezia), rappresentate dagli avv.ti C.R.A. Swaak e A. Kayhko, hanno proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    riesaminare, in base all'art. 230 CE, la legittimità della decisione finale C(2004)4876 della Commissione;

    annullare, in base all'art. 231 CE, la decisione impugnata;

    o, in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda;

    in entrambi i casi, condannare la Commissione al pagamento delle proprie spese e di quelle delle ricorrenti nei procedimenti in esame.

    Motivi e principali argomenti:

    Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 19 gennaio 2005 relativa ad un procedimento in base all'art.81 CE e all'art. 53 SEE (pratica COMP/E-1/37.773 — MCAA), secondo cui le ricorrenti avevano partecipato a un insieme di accordi di pratiche concertate che consistevano nella fissazione di prezzi, nella ripartizione del mercato e in azioni concertate contro concorrenti nel settore dell'acido monocloracetico nello SEE e che imponeva un'ammenda alle ricorrenti.

    A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti adducono un manifesto errore di valutazione e una violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento 1/2003 (1), in quanto la Commissione ha erroneamente attribuito la responsabilità della violazione anche all'Akzo Nobel NV, la capogruppo del gruppo Akzo Nobel, quanto all'Akzo Nobel AB. Secondo le ricorrenti, l'Akzo Nobel NV non ha avuto un'influenza decisiva sulla politica commerciale delle sue controllate.

    Le ricorrenti sostengono inoltre che l'importo dell'ammenda imposto congiuntamente più volte alle ricorrenti è superiore, per le società svedesi operanti nell'attività MCAA, al limite del 10 % del fatturato stabilito dal regolamento n. 1/2003.

    Le ricorrenti lamentano anche una violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 253.

    In subordine, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha effettuato vari errori nel calcolare l'ammenda. Secondo le stesse ricorrenti, la Commissione ha effettuato un'errata classificazione delle società nel valutare la gravità della violazione ai fini della determinazione dell'importo base dell'ammenda, ha violato il principio di proporzionalità applicando un errato fattore moltiplicatore e ha trasgredito il principio della parità di trattamento applicando erroneamente la Comunicazione sulla clemenza del 1996 (2).


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1).

    (2)  Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese (GU C 207, del 18.7.1996, pag. 4).


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