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Document C2005/171/38

Causa T-122/05: Ricorso del sig. Robert Benkö e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 marzo 2005

GU C 171 del 9.7.2005, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

9.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/22


Ricorso del sig. Robert Benkö e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 marzo 2005

(Causa T-122/05)

(2005/C 171/38)

Lingua processuale: il tedesco

Il 21 marzo 2005 Robert Benkö, residente in Kohfidisch (Austria), Nikolaus Draskovich, residente in Güssing (Austria), Alexander Freiherr von Kottwitz Erdödy, residente in Kohfidisch (Austria), Peter Masser, residente in Schwanberg (Austria), Alfred Prinz von und zu Liechtenstein, residente in Deutschlandsberg (Austria), la Marenzi Privatstiftung, con sede in Ebergassing (Austria), il comune di Götzendorf an der Leitha (Austria), il comune di Ebergassing (Austria), Ernst Harrach, residente in Bruck an der Leitha (Austria), lo Schlossgut Schönbühel Aggstein AG, Vaduz, Heinrich Rüdiger Fürst Starhemberg'sche Familienstiftung, Vaduz, rappresentati dall'avv. M. Schaffgotsch, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

1.

annullare interamente la decisione impugnata della Commissione. Nel caso in cui tale richiesta non sia accolta, in subordine:

2.

annullare la decisione impugnata per quanto riguarda tutti i siti austriaci di importanza comunitaria (Codice AT dell'allegato I della decisione impugnata). Nel caso in cui tale richiesta non sia accolta, in subordine:

3.

annullare l'inclusione dei siti AT 1114813, AT 2242000, AT 1220000, AT 1205A00, AT 3122000 e AT 3120000 nella decisione impugnata della Commissione. Nel caso in cui tale richiesta non sia accolta, in subordine:

4.

annullare l'inclusione nell'allegato I della decisione impugnata dei siti specificati quali siti di interesse comunitario per habitat naturali e specie che presentano un grado di rappresentatività e una valutazione globale corrispondente a B, C e D (in subordine C e D, e in ulteriore subordine, solo D) secondo il foglio dati standard degli Stati membri per quanto riguarda:

a)

tutti i siti inclusi nella decisione impugnata (ai sensi dell'allegato I), in subordine

b)

tutti i siti austriaci (Codice AT dell'allegato I), in subordine

c)

solo i siti AT 1114813, AT 2242000, AT 1220000, AT 1205A00, AT 3122000 e AT 3120000,

5.

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

In forza della decisione della Commissione 7 dicembre 2004, K (2004) 4031, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (1), l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (2), taluni terreni dei ricorrenti sono stati inclusi nel regime di tutela previsto da tale direttiva.

I ricorrenti lamentano, tra l'altro, che alla base della decisione impugnata manca la necessaria ponderazione tra gli alti interessi pubblici e i diritti dei cittadini e delle entità territoriali che subiranno pregiudizio.

I ricorrenti affermano che la decisione impugnata è in contrasto con la direttiva 92/43/CEE, in quanto le basi necessarie per valutare lo sforzo finanziario richiesto non sono state stabilite esattamente, e in quanto il quadro d'azioni che deve essere fissato ai sensi dell'art. 8 della direttiva non è stato elaborato, né ciò sarebbe stato sufficiente.

I ricorrenti lamentano inoltre che la coerenza della rete delle zone speciali di conservazione richiesta dalla direttiva 92/43/CEE non è garantita a causa della distribuzione delle competenze in Austria, dato che le zone speciali di conservazione praticamente in tutti i casi finiscono ai confini di stato, il che, ad avviso dei ricorrenti, è errato dal punto di vista del diritto comunitario e della tutela della natura.

I ricorrenti sostengono poi che la Commissione, nella decisione impugnata, ha omesso di dichiarare espressamente ed esplicitamente per quali specie ed habitat i siti ora elencati come siti di interesse comunitario presentino effettivamente interesse comunitario.

I ricorrenti fanno infine valere che, per quanto riguarda i siti che li riguardano, il contenuto della decisione è basato su presupposti tecnici errati e che pertanto i siti sono stati erroneamente dichiarati di interesse comunitario per determinate specie e habitat.


(1)  Decisione del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

(2)  GU L 382, pag. 1.


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