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Document C2005/155/38

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 10 marzo 2005, nella causa T-273/00: Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria) e a. contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità con il mercato comune di regimi di aiuto illegali e che impone il recupero degli aiuti incompatibili — Esclusione del procedimento nazionale di recupero — Ricorso di annullamento — Carenza di interesse ad agire — Irricevibilità»)

GU C 155 del 25.6.2005, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/19


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 marzo 2005

nella causa T-273/00: Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria) e a. contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità con il mercato comune di regimi di aiuto illegali e che impone il recupero degli aiuti incompatibili - Esclusione del procedimento nazionale di recupero - Ricorso di annullamento - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità»)

(2005/C 155/38)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa T-273/00, Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria), Comitato «Venezia Vuole Vivere», Mingardi Srl e le altre dodici parti ricorrenti elencate in allegato, con sede in Venezia, rappresentate dagli avv.ti A. Vianello, M. Merola e A. Sodano, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenute da Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza, con domicilio eletto in Lussemburgo) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. V. Di Bucci, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50), il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij, N.J. Forwood, dalla sig.ra I. Pelikánová e dal sig. S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 10 marzo 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1

Il ricorso T-273/00 è parzialmente irricevibile, in quanto proposto dalle società Mingardi Srl e Marsilio Editori SpA.

2

Le società Mingardi Srl e Marsilio Editori SpA sopporteranno le proprie spese.

3

La Commissione sopporterà le spese che ha sostenuto a tutt'oggi in relazione al ricorso in quanto proposto dalle società Mingardi Srl e Marsilio Editori SpA.

4

La Repubblica italiana sopporterà le spese che ha sostenuto in relazione al ricorso in quanto proposto dalle società Mingardi Srl e Marsilio Editori SpA.

5

Per il resto, le spese sono riservate.


(1)  GU C 355 del 9.12.2000.


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