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Document C2005/106/70

Causa T-69/05: Ricorso della società European Dynamics S.A. contro l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, proposto l'11 febbraio 2005

GU C 106 del 30.4.2005, p. 34–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/34


Ricorso della società European Dynamics S.A. contro l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, proposto l'11 febbraio 2005

(Causa T-69/05)

(2005/C 106/70)

Lingua processuale: l'inglese

L'11 febbraio 2005 la European Dynamics S.A., con sede in Atene (Grecia), rappresentata dal sig. N. Korogiannakis, avvocato, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'EFSA di respingere l'offerta della ricorrente e di aggiudicare il contratto al concorrente vittorioso, nonché tutte le ulteriori decisioni dell' EFSA relative a quanto sopra;

ordinare all'EFSA di pagare le spese legali della ricorrente e gli altri costi e spese sostenuti in relazione a tale ricorso, anche nel caso di rigetto di quest'ultimo.

Motivi e principali argomenti

La società ricorrente presentava un'offerta in risposta all'invito dell'EFSA alla gara d'appalto EFSA/IT/00012 (1) per software e servizi per lo sviluppo di un extranet fra le agenzie nazionali degli Stati membri, l'EFSA e la Commissione europea. Con la decisione impugnata l'offerta della ricorrente veniva respinta e il contratto aggiudicato ad un altro offerente.

A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata la ricorrente adduce che la convenuta ha violato il regolamento finanziario (2) nonché l'art. 17, n. 1, della direttiva 92/50 (3) nell'utilizzare criteri di valutazione non ben specificati nel bando di gara. Secondo la ricorrente, nell'accettare senza alcuna ulteriore elaborazione e controllo incrociato l'opinione di dirigenti dei clienti degli offerenti, l'EFSA ha attribuito a terzi una parte delle sue competenze di valutazione. La ricorrente inoltre sostiene che ai sensi della direttiva 92/50 il soddisfacimento dei clienti di un offerente non può essere preso in considerazione al fine di escludere l'offerente ma può solo essere considerato come un «criterio di aggiudicazione».

La ricorrente fa inoltre valere che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione dell'offerta da essa presentata. La ricorrente contesta alcune dichiarazioni contenute nella relazione del comitato di valutazione relativamente al fatto che uno di clienti della ricorrente non ha acquistato né utilizzato il prodotto offerto dalla ricorrente e al fatto che un'altra istituzione comunitaria non era soddisfatta del prodotto della ricorrente. La ricorrente ritiene altresì, nello stesso contesto, che il metodo utilizzato dall'EFSA nel procedimento di valutazione, consistente in semplici telefonate senza alcuna richiesta ufficiale né controlli incrociati dell'informazione ricevuta, era inadeguato e di per sé sufficiente a fondare un errore manifesto di valutazione .

La ricorrente infine sostiene che la convenuta non ha fornito ragioni adeguate per la propria decisione, in violazione dell'art. 253 CE.


(1)  GU 2004/S 153-132262.

(2)  Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248, pag. 1.

(3)  Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, GU L 209, pag. 1.


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