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Document C2005/082/66

    Causa T-21/05: Ricorso della Halcor Metal Works S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 gennaio 2005

    GU C 82 del 2.4.2005, p. 36–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 82/36


    Ricorso della Halcor Metal Works S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 gennaio 2005

    (Causa T-21/05)

    (2005/C 82/66)

    Lingua processuale: l'inglese

    Il 21 gennaio 2005 la Halcor Metal Works S.A, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dal sig. I. S. Forrester, barrister, e dagli avv.ti A. P. Schulz e A. Komninos, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare gli artt. 1, lett. f), e 2, lett. d), della decisione, nella parte in cui infliggono un'ammenda alla Halcor;

    in alternativa, infliggere un'ammenda di minore entità che risulti adeguata al Tribunale nell'esercizio del suo potere discrezionale illimitato ai sensi dell'art. 229 CE;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti:

    La ricorrente contesta l'ammenda inflittale con la decisione della Commissione 3 settembre 2004, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81, n. 1, CE nel caso Comp/E-1/38-069 che ha constatato tre diverse infrazioni nel settore dei tubi in rame per impianti idrosanitari.

    A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere, in primo luogo, che la sua condotta non giustificava un'ammenda. A suo avviso, tale condotta non consisteva in un comportamento passibile di ammenda a norma dell'art. 81 CE, in quanto era il risultato della coercizione subita ad opera degli altri destinatari della decisione e poiché la sua partecipazione all'intesa, in qualità di impresa di orientata all'esportazione e allo sviluppo, era forzata e passiva.

    La ricorrente fa valere altresì che l'importo di base dell'ammenda è stato fissato in modo manifestamente errato ed in violazione del principio della parità di trattamento. Essa afferma che, mentre la decisione accusa altri destinatari di essere coinvolti in tre diverse infrazioni, essa è accusata di avere partecipato ad una soltanto, ma l'importo di base dell'ammenda è stato calcolato allo stesso modo per tutti i destinatari. Essa sostiene inoltre di non aver rafforzato gli accordi e che la decisione ha erroneamente incluso la Grecia nell'ambito geografico della violazione.

    Oltre a ciò, la ricorrente lamenta che l'aumento inflitto in ragione della durata dell'infrazione costituisce un manifesto errore di valutazione e un errore di diritto.

    La ricorrente fa valere che, alla luce delle circostanze particolari che la riguardano, l'ammenda inflittale era sproporzionata rispetto a quelle inflitte agli altri destinatari della decisione. A tale riguardo la ricorrente si riferisce al fatto di avere volontariamente posto fine alla sua partecipazione alle riunioni nel 1999, vale a dire due anni prima che la Commissione fosse informata delle accuse relative all'intesa, nonché alla breve durata della sua partecipazione alle riunioni, al fatto che la sua presenza era passiva e che essa ha fornito alla Commissione la documentazione completa sulla quale sono basate la decisione e la comunicazione degli addebiti.


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