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Document C2005/082/33

Causa C-48/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Landgericht Nürnberg-Fürth con ordinanza 28 gennaio 2005 nel procedimento Adam Opel AG contro Autec AG; interveniente per la convenuta: Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e. V.

GU C 82 del 2.4.2005, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Landgericht Nürnberg-Fürth con ordinanza 28 gennaio 2005 nel procedimento Adam Opel AG contro Autec AG; interveniente per la convenuta: Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e. V.

(Causa C-48/05)

(2005/C 82/33)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 28 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee l'8 febbraio 2005, nel procedimento Adam Opel AG contro Autec AG; interveniente per la convenuta: Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e. V., il Landgericht Nürnberg-Fürth, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali per l'interpretazione degli artt. 5, n. 1, lett. a), e 6, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (1), sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa:

1)

Se l'uso di un marchio tutelato anche per i «giocattoli» costituisca un uso come marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104/CEE quando il produttore di un modellino giocattolo di automobile riproduce in miniatura un autoveicolo realmente esistente, incluso il marchio del titolare di quest'ultimo apposto sull'originale, e lo immette in commercio;

2)

Qualora la questione sub 1venga risolta in senso affermativo:

Se il tipo di uso del marchio descritto sub 1 costituisca un'indicazione relativa al tipo o alla natura del modellino di autoveicolo ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104/CEE;

3)

Qualora la questione sub 2 venga risolta in senso affermativo:

Quali criteri siano rilevanti in casi di questo tipo per poter valutare quando l'uso del marchio sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo commerciale e industriale;

4)

Se ciò si verifichi, in particolare, quando il produttore del modellino di automobile apponga sulla confezione o su un accessorio indispensabile per l'uso del modellino un segno riconoscibile dal pubblico come marchio proprio nonché la sua denominazione sociale con indicazione della sua sede sociale.


(1)  GU 1989, L 40, pag. 1.


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